Art. 6.
                   Partecipazione al procedimento

  1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare  memorie  e  documenti entro un termine pari alla meta' di
quello  fissato  per  l'adozione  del  provvedimento, salvi i diversi
termini previsti per specifici procedimenti.
  2.   Tale   termine   viene  computato  a  partire  dalla  data  di
comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data
notizia anche del termine medesimo.
  3.  La  presentazione  di  memorie  e  documenti  oltre  il termine
indicato  nel  comma 1  non puo' comunque determinare il differimento
del termine finale del procedimento.