Art. 6. Partecipazione al procedimento 1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti. 2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo. 3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.