Art. 6.
          Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
  1.   Le   iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla  loro
promozione,  sviluppo  e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione   Europea  possono  fruire  di  agevolazioni  finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE)  n.  1998/2006  della  Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
  2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
    a)  la  realizzazione  di  programmi  aventi  caratteristiche  di
investimento  finalizzati  al  lancio  ed  alla  diffusione  di nuovi
prodotti  e  servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi mercati per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
    b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'  collegati ad
investimenti  italiani  all'estero,  nonche'  programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
    c)   altri  interventi  prioritari  individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  3.  Con  una  o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro  degli  affari esteri, da adottare entro novanta
giorni  ((  dalla  data di entrata in vigore )) del presente decreto,
sono  determinati  i  termini,  le  modalita'  e  le condizioni degli
interventi,  le  attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo,  nonche'  la  composizione  e  i  compiti del Comitato per
l'amministrazione  del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita'
delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente
vigenti.
  4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  con  le stesse modalita' di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  delibera  il  piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria  dalla  legge  finanziaria  ovvero  in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
  5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22
e  24.  E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad
eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5,
6,  6-bis  7  e  8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
  6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti  nel  comma  1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al
presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
          del  15  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  87  e  88  del  trattato  agli aiuti d'importanza
          minore  (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          L 379 del 28 dicembre 2006.
              - Si  riporta il testo degli articoli 2, 10, 11, 20, 22
          e   24   del   decreto-legge   28   maggio   1981,  n.  251
          (Provvedimenti  per  il  sostentamento  delle  esportazioni
          italiane), cosi' come modificati dalla presente legge:
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte  di  programmi  di  penetrazione  commerciale di cui
          all'art.  15,  lettera  n),  della legge 24 maggio 1977, n.
          227,  in  Paesi  diversi  da quelli delle Comunita' europee
          nonche'  a  fronte  di  attivita'  relative alla promozione
          commerciale  all'estero  del  settore  turistico al fine di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
              La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.».
              «Art.  10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la
          esportazione  di  prodotti  agro-alimentari, costituiti per
          settori  e comprensori, individuati con provvedimento della
          regione  tra  produttori  singoli  o associati, cooperative
          agricole  di  commercializzazione e di trasformazione anche
          con   la  partecipazione  di  enti  pubblici  territoriali,
          possono  essere  concessi  con  decreto  del  Ministro  del
          commercio     con    l'estero,    sentito    il    Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  contributi finanziari
          annuali,    purche'    non    diretti    a    sovvenzionare
          l'esportazione.
              Con  decreto  del  Ministro del commercio con l'estero,
          sentito  il  Ministro  del  turismo  e  dello spettacolo, i
          contributi  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
          concessi  anche  ai  consorzi  per  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
              Ai   fini   della   determinazione  dell'ammontare  dei
          contributi  annuali  si  applicano  l'art. 5 della legge 21
          febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione.
              I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di
          cui  ai  precedenti  commi saranno annualmente quantificati
          dalla  legge  finanziaria, e stanziati in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione del Ministro del commercio con
          l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.
              ... .
              Per  favorire  una  promozione  sinergica  del prodotto
          italiano,  ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  143,  e successive modificazioni, possono
          essere   concessi   contributi   d'intesa  con  i  Ministri
          competenti     a     progetti     promozionali     e     di
          internazionalizzazione  realizzati  da  consorzi  misti tra
          piccole  e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare
          e   turistico-alberghiero,   aventi   lo   scopo  esclusivo
          dell'attrazione della domanda estera.».
              «Art.  11.  -  L'ICE  e' autorizzato a stipulare con le
          aziende  agricole  e  con  le  piccole  e medie imprese che
          svolgono  attivita'  diretta  alla  produzione  di  beni  e
          servizi,  nonche'  con  consorzi  e  raggruppamenti  fra le
          stesse  costituiti, convenzioni per la predisposizione e la
          realizzazione,  in  Paesi diversi da quelli delle Comunita'
          europee,  di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
          del  programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976,
          n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione
          e  pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie
          internazionali.
              Saranno   poste  a  carico  delle  imprese  di  cui  al
          precedente  comma  le  spese  che non rientrano negli oneri
          generali    relativi    allo    svolgimento   dei   compiti
          istituzionali dell'ICE.
              Con  la  relazione  di  cui  all'art. 3, legge 16 marzo
          1976,  n.  71, l'ICE riferira' partitamente sulle attivita'
          svolte e i risultati conseguiti.
              E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire
          50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato
          di  previsione  del Ministero del commercio con l'estero in
          ragione  di  lire  10  miliardi  per  il  1981,  di lire 20
          miliardi  per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da
          erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1, 3,
          4  e  6  della  legge  16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei
          maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.».
              «Art.   20.   -   Oltre   alla  facolta'  di  avvalersi
          dell'istituto   previsto   dall'art.  56  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il
          raggiungimento   delle   finalita'  previste  dal  presente
          decreto   il   Ministro   del  commercio  con  l'estero  e'
          autorizzato  ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali
          esigenze  di  servizio, personale di enti pubblici compresi
          quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto
          pubblico,  nei  limiti  di un contingente di cinque unita'.
          Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.
              ... .
              I  compensi  per  lavoro  straordinario,  indennita' di
          missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui
          all'art. 14 del presente decreto.».
              «Art.  22.  -  Il fondo contributi, di cui all'art. 37,
          secondo  comma,  del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  18 dicembre
          1970,  n.  1034,  cosi'  come  modificato dall'art. 3 della
          legge  28  maggio 1973, n. 295, e' incrementato della somma
          di   2.290   miliardi   riservati  alla  corresponsione  di
          contributi   in   conto   interessi   sulle  operazioni  di
          finanziamento   alle  esportazioni  a  pagamento  differito
          previste  dalla  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
          modificazioni.
              La  somma  di  cui  al  precedente comma sara' iscritta
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro in
          ragione  di  lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi
          nell'anno  1983,  500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi
          nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
              Con  decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
          Ministro  del  commercio  con  l'estero  sara' stabilita la
          quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo
          riservata  per  l'agevolazione  di  speciali  categorie  di
          operazioni,  nonche' per la corresponsione di contributi in
          conto  interessi  ad  operazioni  finanziarie con provviste
          effettuate all'estero.
              Il  Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da
          solo  o  in  consorzio  con  istituti e banche nazionali ed
          estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera ((
          g)  ))  , nonche' dell'art. 27, terzo comma, della legge 24
          maggio   1977,   n.   227;   alle  predette  operazioni  di
          finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui
          all'art.  18,  quarto  comma,  della citata legge 24 maggio
          1977, n. 227.
              L'art.  20  della  legge  24  maggio  1977,  n. 227, e'
          soppresso.».
              «Art.  24.  - In estensione a quanto previsto dall'art.
          13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
          n.  786,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il
          Ministro  del  commercio  con  l'estero  puo'  delegare  al
          Mediocredito  centrale  le  competenze  previste dal citato
          art.   13,  primo  comma,  lettera  d)  ,  in  ordine  alle
          operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della
          legge 24 maggio 1977, n. 227.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
          20  ottobre  1990,  n. 304 (Provvedimenti per la promozione
          delle esportazioni):
              «Art. 4. - 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo
          comma  dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non
          sono  soggetti  all'obbligo di integrazione di bollo di cui
          al  secondo  comma  dello  stesso art. 32 e sono ammessi ai
          benefici  di  cui  al  titolo IV del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non
          formino   oggetto   di  assicurazione  o  di  finanziamento
          nell'ambito   della   legge  24  maggio  1977,  n.  227,  e
          sempreche'    attengano    ad    operazioni    di   credito
          all'esportazione  con  dilazione  di pagamento superiore ai
          diciotto mesi.
              2.  I  benefici  di cui alla lettera b) del primo comma
          dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di
          cui  ai commi terzo e quarto dello stesso art. 32 competono
          anche   relativamente  agli  effetti  e  ai  titoli  emessi
          all'ordine del Mediocredito centrale.
              3. ...».
              «Art.  6.  -  1.  Presso il Ministero del commercio con
          l'estero  e'  istituito  l'Osservatorio  economico  per  la
          raccolta,  lo  studio e l'elaborazione dei dati concernenti
          il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
          esportazione  di  merci,  prodotti  e  servizi  e  per aree
          geo-economiche.
              2.    L'Osservatorio   coadiuva   il   Ministro   nella
          definizione  delle  linee  direttrici  e  di  indirizzo  di
          competenza  del  Ministero; puo' compiere studi e controlli
          sull'efficacia  delle  misure  di  sostegno  pubblico  alle
          esportazioni,  partecipazioni  e  investimenti  all'estero.
          L'Osservatorio  sara',  a  tal  fine,  collegato attraverso
          sistemi    informatici    con    organismi   nazionali   ed
          internazionali.
              3.   Il  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per
          l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
          collaborazione   di  docenti  e  ricercatori  universitari,
          nonche'  di  esperti  in  commercio  estero  o  in economia
          internazionale  e  di  istituti  di  ricerca. La segreteria
          dell'Osservatorio  e' composta da quattro unita' scelte tra
          i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
          medesima  e'  preposto  un  funzionario  con  qualifica non
          inferiore a primo dirigente.
              4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
          per  i membri della segreteria sono determinati con decreto
          del  Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
          Ministro    del    tesoro   nei   limiti   della   prevista
          autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
          450  milioni  annui,  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          "Interventi   rivolti   ad  incentivare  l'esportazione  di
          prodotti".».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera  c)  , e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  22  (Disposizioni  in materia di contributi e di
          finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni). - 1.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7 della legge 25
          marzo  1997,  n.  68, i contributi di cui all'art. 1, comma
          40,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, concessi dal
          Ministero  del  commercio con l'estero, sono finalizzati ad
          incentivare   lo   svolgimento   di   specifiche  attivita'
          promozionali  di  rilievo  nazionale  e la realizzazione di
          progetti     volti     a    favorire,    in    particolare,
          l'internazionalizzazione  delle  piccole  e  medie  imprese
          nonche'  le  attivita' relative alla promozione commerciale
          all'estero  del settore turistico al fine di incrementare i
          flussi   turistici  verso  l'Italia.  Essi  possono  essere
          erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
          ministeriale  previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche
          a  favore  di  soggetti  diversi da quelli indicati, per il
          predetto  Ministero,  nella  tabella  A allegata alla legge
          citata.
              2.  All'art.  1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
          n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "individuati  annualmente dal
          CIPE  con  delibera adottata su proposta del Ministro degli
          affari  esteri,  di  concerto con il Ministro del commercio
          con l'estero".
              3.   I  criteri  e  le  procedure  di  concessione  dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati  sono  stabiliti,  ai sensi dell'art. 12, legge 7
          agosto   1990,   n.   241,   e   successive   modifiche  ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.   Sino  alla  determinazione  dei  criteri  e  delle
          procedure  di concessione dei contributi ai sensi del comma
          3  restano,  comunque,  in  vigore i criteri e le procedure
          attualmente vigenti.
              5.-8. (Abrogati).».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del gia'
          citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
              «Art.   25   (Razionalizzazione   degli  interventi  di
          sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
          la   gestione  degli  interventi  di  sostegno  finanziario
          all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo di cui
          alla  legge  24  maggio  1977,  n. 227, al decreto-legge 28
          maggio  1981,  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
          n.  304,  alla  legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
          della  legge  5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
          SIMEST  S.p.A.  A decorrere dalla medesima data la gestione
          degli  interventi  di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
          viene   attribuita   alla   FINEST   S.p.A.   Con  apposita
          convenzione    sono    disciplinate    le    modalita'   di
          collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A.».