Art. 6-ter.
                     (( Banca del Mezzogiorno ))
    (( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali
d'Italia  di  un  istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo
economico  e  di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per
azioni «Banca del Mezzogiorno».
    2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze da
adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  nominato  il  comitato promotore, con oneri a
carico delle risorse di cui al comma 4.
   3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
    a)  i  criteri  per  la  redazione  dello  statuto,  nel quale e'
previsto  che  la Banca abbia necessariamente sede in una regione del
Mezzogiorno d'Italia;
    b)  le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in
maggioranza  privato  e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il
riconoscimento  della  funzione  di  soci  fondatori allo Stato, alle
regioni,   alle  province,  ai  comuni,  alle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una
quota di capitale sociale;
    c)  le  modalita'  per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche,  all'acquisizione  di  marchi  e di denominazioni, entro i
limiti  delle  necessita'  operative  della Banca, di rami di azienda
gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
    d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali,  con particolare riferimento alle risorse prestate da
organismi  sopranazionali  per  lo  sviluppo  delle  aree geografiche
sottoutilizzate )).
   (( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008
per  l'apporto  al  capitale  della Banca da parte dello Stato, quale
soggetto  fondatore.  Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita'
della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla
Banca  stessa  tutte  le azioni ad esso intestate ad eccezione di una
)).
     ((  5.  All'onere  di  cui  al  comma  4  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   2,5   milioni   di   euro,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali  e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero della salute )).
    (( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385
          recante  «testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.