Art. 6-quinquies.
       (( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati
al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ))
    (( 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
finanziamento,  in  via  prioritaria,  di  interventi  finalizzati al
potenziamento  della  rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti
nazionali  assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale
per  il  periodo  2007-2013  in  favore  di  programmi  di  interesse
strategico  nazionale,  di  progetti  speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state
vincolate  all'attuazione  di  programmi  gia'  esaminati  dal CIPE o
destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla
delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 )).
    ((  2.  Con  delibera  del  CIPE, su proposta del Ministero dello
sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo di cui al
comma  1,  sentita  la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni
del   Mezzogiorno  almeno  l'85%  degli  stanziamenti  nazionali  per
l'attuazione   del   quadro   strategico  nazionale  per  il  periodo
2007-2013.  Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento
per  il  parere  delle  Commissioni  competenti  per  materia e per i
profili  di  carattere  finanziario.  Nel  rispetto  delle  procedure
previste  dal  regolamento  (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio  2006,  e  successive  modificazioni,  i  Programmi  operativi
nazionali  finanziati  con  risorse  comunitarie per l'attuazione del
Quadro  Strategico  Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )).
     ((   3.   Costituisce   un   principio  fondamentale,  ai  sensi
dell'articolo    117,    terzo    comma,   della   Costituzione,   la
concentrazione,   da   parte  delle  regioni,  su  infrastrutture  di
interesse  strategico  regionale  delle risorse del Quadro Strategico
Nazionale  per  il  periodo  2007-2013 in sede di predisposizione dei
programmi  finanziati  dal  Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo  61  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,  e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - La delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007 recante
          «Quadro  strategico nazionale 2007-2013 - Definizione delle
          procedure  e  delle  modalita' di attuazione del meccanismo
          premiale    collegato   agli   "obiettivi   di   servizio".
          (Deliberazione  n.  82/2007)»  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Il   Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio
          dell'11  luglio 2006 recante «Regolamento (CE) n. 1083/2006
          del  Consiglio,  dell'11  luglio 2006, recante disposizioni
          generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
          sociale  europeo  e  sul  Fondo di coesione e che abroga il
          regolamento (CE) n. 1260/1999» e' pubblicato nella GU L 210
          del 31 luglio 2006.
              - Per  il  testo  dell'art.  61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289  vedasi  i  riferimenti  normativi  all'art.
          6-quater