Art. 6-sexies.
   (( Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria ))
   (( 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale
e   regionale   ed   in   particolare   per  garantire  l'unitarieta'
dell'impianto  programmatico  del  Quadro strategico nazionale per la
politica  regionale  di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e
coordinato   utilizzo  delle  relative  risorse,  la  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri,   sentito  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,   effettua  la  ricognizione  delle  risorse  generate  da
progetti   originariamente  finanziati  con  fonti  di  finanziamento
diverse  dai  Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti nei programmi
cofinanziati  che  siano  oggetto  di  rimborso a carico del bilancio
comunitario  e  del  fondo  di  rotazione di cui all'articolo 5 della
legge  16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse
che  non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti  correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006
e  alla  rendicontazione  delle  annualita' 2007 e 2008 dei Programmi
Operativi  2007-2013,  anche  individuando  modalita'  per evitare il
disimpegno  automatico  delle relative risorse impegnate sul bilancio
comunitario )).
    ((  2.  All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque
entro  e  non  oltre  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri competenti, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di
impiego  delle  risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di
attuazione  degli interventi che consentano di assicurare la qualita'
della   spesa  e  di  accelerarne  la  realizzazione  anche  mediante
procedure  sostitutive  nei  casi  di  inerzia  o inadempimento delle
amministrazioni  responsabili.  L'intesa,  tenuto  conto  del vincolo
delle   precedenti   assegnazioni  alle  amministrazioni  centrali  e
regionali,  in  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma, della
Costituzione,  individua  gli  interventi  speciali per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con
priorita'  per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale   di   livello  nazionale  e  regionale  di  cui  e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della coesione )).
     ((  3.  Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  approva  l'intesa  di  cui  al comma precedente ed
assume   con   propria   deliberazione   gli   atti   necessari  alla
riprogrammazione  delle  risorse e all'attuazione della stessa. Prima
dell'approvazione  da  parte  del  CIPE,  la  riprogrammazione  delle
risorse  di  cui  al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai
fini   dell'espressione   del  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari )).
    ((  4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, sulla base
dell'intesa  di  cui  ai  commi  2 e 3 e della riprogrammazione delle
risorse  disponibili  approvata  dal  CIPE,  promuove  con le singole
regioni   interessate   la  stipula  delle  intese  istituzionali  di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il
programma  degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai
fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  ed  in  coerenza  con  le
modalita'  di  attuazione  del  Quadro  strategico  nazionale  per la
politica   regionale   di   sviluppo   2007-2013  le  intese  saranno
sottoscritte  anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni )).
    ((  5.  Le  intese  istituzionali  di  programma  di cui al comma
precedente   costituiscono  lo  strumento  di  attuazione  di  quanto
previsto  dal  comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto
)).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183  (Coordinamento  delle politiche riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari):
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a)  le  disponibilita'  residue del fondo di cui alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c)  le  somme  da  individuare annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  ,
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d)  le  somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
              - Si  riporta  il testo del comma 203 dell'art. 2 della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
              «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b)  "Intesa  istituzionale  di  programma", come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367 (285);
                c)   "Accordo   di   programma   quadro",  come  tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b)  , in attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette   aree  di  cui  alla  lettera  f)  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                  d)  "Patto  territoriale",  come  tale intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla  lettera  c) , relativo all'attuazione di un programma
          di  interventi  caratterizzato  da  specifici  obiettivi di
          promozione dello sviluppo locale;
                  e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                  f)  "Contratto  di area", come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c)  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.».