Art. 6.
 Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

  1.  L'esame  di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, ((e successive modificazioni,))
comprensivo  della  valutazione delle attivita' di tirocinio previste
dal  relativo  percorso  formativo,  ha  valore  di  esame di Stato e
abilita  all'insegnamento  ((nella  scuola  primaria  o  nella scuola
dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.))
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in  vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 3 della
          legge  19 novembre  1990,  n.  341, recante: «Riforma degli
          ordinamenti didattici universitari»:
              «Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. (Omissis).
              2.  Uno  specifico  corso  di laurea, articolato in due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
          Stato.   I  concorsi  hanno  funzione  abilitante.  Ai  due
          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
          interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono
          utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i
          professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
          le necessarie competenze sono disponibili.».