Art. 6. 1. Le regioni predispongono in conformita' ai princi'pi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonche' dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8. 2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame. 3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. 4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di: a) un componente designato dalla regione; b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale; f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato; g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3. 5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facolta' di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa. 6. Le scuole professionali, gia' autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
Nota all'art. 6: La legge n. 845/1978, reca: "Legge-quadro in materia di formazione professionale".