Art. 6. 
                      (Partecipazione popolare) 
1.I comuni valorizzano  le  libere  forme  associative  e  promuovono
organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale,
anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti  di  tali  forme
associative con il comune sono disciplinati dallo statuto. 
2. Nel procedimento relativo all'adozione di  atti  che  incidono  su
situazioni giuridiche soggettive  devono  essere  previste  forme  di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto. 
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione  della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze,  petizioni
e proposte di cittadini singoli  o  associati  dirette  a  promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi  collettivi  e  devono
essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. 
Possono essere previsti referendum consultivi anche su  richiesta  di
un adeguato numero di cittadini. 
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono  aver
luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.