Art. 6. (Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti) 1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pnesioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e' il seguente: "Art. 5. - L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facolta' di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare e' subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. La pensione supplementare: a) decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni; c) e' aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218; d) e' maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge n. 218. I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma". - Il testo dell'art. 4 della legge n. 1338/1962, e' il seguente: "Art. 4. - I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purche': a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidita', il pensionato abbia compiuto l'eta' di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna; b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidita'. I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni. I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa. Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte". - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 488/1968, e' il seguente: "Art. 19. - Con effetto dal 1 maggio 1968, l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente: 'I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. L'ammontare del supplemento e' portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte'".