Art. 6. 
 
  1. Il responsabile del procedimento: 
    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita'  i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
    b) accerta di ufficio i fatti,  disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
    c) propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
    d) cura le comunicazioni, le  pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 
    e) adotta, ove ne abbia la competenza, il  provvedimento  finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.