Art. 6. 1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile. 2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 141 del R.D. n. 1238/1939, si veda nelle note all'art. 1.