Art. 6. Rilascio di assegni e responsabilita' del dipendente dell'istituto trattario 1. Il primo comma dell'articolo 124 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista". 2. Il secondo comma dell'articolo 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'articolo 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Nota all'art. 6: - Il testo vigente degli articoli 124 e 125 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia, approvate con R.D. n. 1736/1933, e' il seguente: "Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista. Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".