Art. 6. 
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni
                      e dalle province autonome 
  1. Le regioni e le province autonome disciplinano  l'istituzione  e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 
  2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria  per  accedere
ai contributi pubblici nonche' per stipulare  le  convenzioni  e  per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo  le  disposizioni  di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 
  3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le  organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3  e  che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello  statuto
o degli accordi degli aderenti. 
  4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri  per  la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il  permanere
dei   requisiti   e   l'effettivo   svolgimento   dell'attivita'   di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e  le
province  autonome  dispongono  la  cancellazione  dal  registro  con
provvedimento motivato. 
  5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o  contro  il
provvedimento di cancellazione e' ammesso  ricorso,  nel  termine  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione,  al  tribunale   amministrativo
regionale, il quale decide  in  camera  di  consiglio,  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,  uditi
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La  decisione
del tribunale e' appellabile,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le  medesime
modalita' e negli stessi termini. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  inviano  ogni  anno  copia
aggiornata   dei   registri   all'Osservatorio   nazionale   per   il
volontariato, previsto dall'articolo 12. 
  7.  Le  organizzazioni  iscritte  nei  registri  sono  tenute  alla
conservazione della  documentazione  relativa  alle  entrate  di  cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione  nominativa  dei  soggetti
eroganti.