Art. 6. I m p o s t e 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall'imposta: a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge; b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni; c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi; d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza; e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro; f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.