Art. 6. Il Servizio per il sistema informativo e statistico e' cosi' articolato: Ufficio I. Predisposizione ed aggiornamento del programma di informatizzazione del Ministero. Costituzione e gestione delle banche dati del Ministero - Organizzazione delle funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche - Sovrintendenza alle strutture tecniche preordinate alla trasmissione di dati ed informazioni - Proposte inerenti le priorita' di trattamento delle informazioni. Realizzazione, anche mediante apposite convenzioni, dei collegamenti con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati. Ufficio II. Svolgimento dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Assistenza specializzata al Servizio per il personale nell'ambito delle attivita' di formazione e di aggiornamento. Verifica della funzionalita' dell'organizzazione del Ministero.