Art. 6. (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive; b) individuare gli strumenti e le modalita' per la determinazione dell'ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato; c) indicare le modalita' per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno; d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria.
Nota all'art. 6: - Le direttive CEE n. 90/364, n. 90/365 e n. 90/366 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 180 del 13 luglio 1990 e ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 27 agosto 1990, 2a serie speciale.