Art. 6.
  1.  Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del
settore  privato  e  pubblico   dovute   all'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  ed  alle  forme  di  previdenza  esclusive  e
sostitutive della medesima (( sono aumentate di 0,6 punti a decorrere
dal  periodo  di  paga  in  corso  alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo  di
paga  relativo  al  mese  di  gennaio  1993. I versamenti riferiti ai
periodi di paga compresi  fra  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e quella di entrata in vigore della relativa legge
di conversione, eseguiti in misura superiore a  quella  prevista  dal
presente  comma,  sono computati in diminuzione dei contributi dovuti
per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in
eccesso. ))
  2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di un
punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2  agosto
1990,  n.  233 (a), dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali
degli  artigiani,  degli   esercenti   attivita'   commerciali,   dei
coltivatori  diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli
a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni  di  cui
al  presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la
quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88 (b).
  3.  Salvo  che  gli  accordi  ed  i  contratti  collettivi,   anche
aziendali,  dispongano  diversamente, stabilendo se e in quale misura
la mensa e' retribuzione in natura, il valore del servizio di  mensa,
comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria
sostitutiva  di  esso,  percepita  da chi non usufruisce del servizio
istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione  a  nessun
effetto  attinente  a  istituti legali e contrattuali del rapporto di
lavoro subordinato.
  4.  Sono  fatte  salve,  a  far  data  dalla  loro  decorrenza,  le
disposizioni   degli   accordi  e  dei  contratti  collettivi,  anche
aziendali, pur se stipulati anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto,  che  prevedono  limiti  e  valori
convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e  dell'importo
della   prestazione   sostitutiva  di  esso,  percepita  da  chi  non
usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi  effetto  attinente  a
istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
  5.  Rimangono  in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento
del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo
dei contributi di previdenza e assistenza sociale.  Restano  altresi'
ferme,  per  la  prestazione  pecuniaria  sostitutiva del servizio di
mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (c).
  6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(d), sono aggiunte le seguenti parole: "e controlli sul  servizio  di
mensa".
  7.  All'articolo  11  della  legge  20  maggio 1970, n. 300 (d), e'
aggiunto il seguente comma:
  "Le   rappresentanze   sindacali   aziendali,  costituite  a  norma
dell'articolo 19,  hanno  diritto  di  controllare  la  qualita'  del
servizio  di  mensa  secondo modalita' stabilite dalla contrattazione
collettiva".
 
             (a) La legge n. 233/1990 reca: "Riforma dei  trattamenti
          pensionistici dei lavorati autonomi".
             (b)  Il  testo  dell'art.  18  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art.
          3  del  D.L.  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1 giugno 1991, n. 166, e' il
          seguente:
             "Art. 18 (Progetti  speciali).  -  1.  In  relazione  ad
          impegni  derivanti dall'attuazione di disposizioni legisla-
          tive sull'erogazione delle prestazioni e sulla  riscossione
          ed  accreditamento  dei  contributi  ovvero per particolari
          esigenze organizzative connesse a tali settori,  l'Istituto
          (trattasi  dell'INPS,  n.d.r.)  elabora  progetti a termine
          finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso  la
          selezione  ed  assunzione  di personale, su base regionale,
          mediante contratti di formazione e  lavoro  e  contratti  a
          termine.
             2.   Con  la  contrattazione  articolata  di  ente  sono
          stabiliti i criteri per la corresponsione, al  personale  e
          ai    dirigenti    che   partecipano   all'elaborazione   e
          realizzazione dei progetti di cui al comma 1,  di  compensi
          incentivanti la produttivita'.
             3.   Al  finanziamento  di  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti si provvede mediante  una  quota  non  superiore
          allo  0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di
          previsione dell'Istituto.
             3-bis.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  dovranno  in
          particolare   essere   finalizzati  alla  realizzazione  di
          programmi per la lotta e il  recupero  delle  omissioni  ed
          evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini
          finanziari,  che verranno sottoposte all'esame del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il   comitato
          esecutivo    dell'Istituto   definita'   la   quota   dello
          stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da  destinare  al
          finanziamento  di incentivi connessi alla realizzazione dei
          predetti programmi. Tale quota  non  puo'  essere  comunque
          inferiore  al 50 per cento della somma destinata a compensi
          incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al  presente
          comma   e'  disposto  previa  valutazione  e  verifica  dei
          risultati conseguiti, che  dovranno  essere  comunicati  al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
             (c) L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art.
          3 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e dall'art. 1 della
          legge 11 agosto 1991, n.  268, e' cosi' formulato:
             "Art.   48   (Determinazione   del   reddito  di  lavoro
          dipendente).   - 1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura
          percepiti nel periodo  di  imposta  anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili  in  dipendenza del rapporto di
          lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
          spese inerenti alla produzione del reddito e le  erogazioni
          liberali.
             2. Non concorrono a formare il reddito:
               a)  i  contributi  versati  dal datore di lavoro e dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni
          di   legge,   di   contratto  collettivo  o  di  accordo  o
          regolamento aziendale;
               b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche  in
          forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
          ad  accordi  e  regolamenti  aziendali  a  fronte  di spese
          sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
          e)  del  comma  1  dell'art.  10,  purche'   indicate   nel
          certificato  rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
          sostituto di imposta;
               c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
          lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  10,  i   premi   per
          assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
          datore  di  lavoro,  con  o  senza  ritenuta  a  carico del
          lavoratore, in conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad
          accordi   e  regolamenti  aziendali  purche'  indicati  nel
          certificato del datore di lavoro;
               d)  le  somministrazioni  in  mense  aziendali,  o  le
          prestazioni  sostitutive,  e  le  prestazioni di servizi di
          trasporto, anche se affidati a terzi;
               e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
          comma 1 dell'art. 65;
               f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
          a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
          dipendenti e  quelle  di  modico  valore  in  occasione  di
          festivita', nonche' i sussidi occasionali;
               g)  i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f)
          del comma 1 dell'art. 47.
             3. I compensi in natura, compresi  i  beni  ceduti  e  i
          servizi  prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
          suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi,  concorrono
          a  formare  il  reddito  in  misura pari al costo specifico
          sostenuto dal datore di lavoro.
             4. Le indennita' percepite per le  trasferte  fuori  del
          territorio  comunale concorrono a formare il reddito per la
          parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100  mila
          per  le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle  spese di
          viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio  o  di
          alloggio  fornito  gratuitamente il limite e' ridotto di un
          terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
             5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
          legge o dal contratto collettivo  nonche'  gli  assegni  di
          sede  e  le altre indennita' percepiti per servizi prestati
          all'estero costituiscono reddito nella misura  del  40  per
          cento  del  loro  ammontare.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  essa  collegate  concorre  a  formare il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  40  per
          cento.
             6.  Le  indennita'  di  cui  alla lettera g) del comma 1
          dell'art.    47  percepite  dai   membri   del   Parlamento
          nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e
          dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito
          nella  misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
          dei contributi previdenziali. Le restanti indennita'  indi-
          cate  nella  medesima  lettera  g) del comma 1 dell'art. 47
          costituiscono reddito nella misura del  70  per  cento  del
          loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
             7.  Le  rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e
          i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono  percepiti,  salvo
          prova  contraria,  nella  misura e alle scadenze risultanti
          dai relativi titoli. Le rendite costituiscono  reddito  per
          il  60  per  cento  dell'ammontare percepito nel periodo di
          imposta.
             8. Le mance di cui all'art. 47,  comma  1,  lettera  l),
          costituiscono  reddito  imponibile  nella misura del 75 per
          cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta".
             (d) L'art. 11  della  legge  n.  300/1970  (Norme  sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e  norme  sul  collocamento),  come  modificato  dal
          presente provvedimento, e' cosi' formulato:
             "Art.    11    (Attivita'    culturali,   ricreative   e
          assistenziali e controlli sul  servizio  di  mensa).  -  Le
          attivita'  culturali,  ricreative ed assistenziali promosse
          nell'azienda  sono   gestite   da   organismi   formati   a
          maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
             Le  rappresentanze  sindacali  aziendali,  costituite  a
          norma  dell'art.  19,  hanno  diritto  di  controllare   la
          qualita'  del  servizio  mensa  secondo modalita' stabilite
          dalla contrattazione collettiva".
             L'art. 19 della medesima legge cosi' recita:
             "Art. 19 (Costituzione  delle  rappresentanze  sindacali
          aziendali).  -  Rappresentanze  sindacali aziendali possono
          essere costituite ad  iniziativa  dei  lavoratori  in  ogni
          unita' produttiva, nell'ambito:
               a)  delle  associazioni  aderenti  alle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               b) delle associazioni sindacali,  non  affiliate  alle
          predette  confederazioni, che siano firmatarie di contratti
          collettivi nazionali  o  provinciali  di  lavoro  applicati
          nell'unita' produttiva.
             Nell'ambito  di  aziende  con  piu' unita' produttive le
          rappresentanze  sindacali  possono  istituire   organi   di
          coordinamento".