Art. 6. 
                       Divieti ed informazione 
   1.  L'etichettatura  e  le  modalita'   impiegate   per   la   sua
realizzazione, nonche' la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari di cui all'art. 1 non devono attribuire proprieta' atte  a
prevenire, curare o guarire malattie ne' accennare a tali proprieta'. 
   2. E'  consentita  la  divulgazione  delle  informazioni  e  delle
raccomandazioni   utili   destinate   esclusivamente   alle   persone
qualificate nei settori della medicina,  dell'alimentazione  o  della
farmacia. 
   3. Il Ministro della sanita', con decreto da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono
consentite deroghe al comma 1.