Art. 6. 
      Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni 
 
  1. I criteri e le modalita' per la presentazione  delle  domande  e
per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo  4  sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da  emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2.  Le  agevolazioni  sono  concesse  con  decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri  competenti  per  i  settori  cui  appartengono  i  soggetti
beneficiari.