Art. 6 (a).
                 Regolamentazione della circolazione
                      fuori dei centri abitati
  1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica  o  inerenti  alla
sicurezza  della  circolazione,  di  tutela della salute, nonche' per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del
Ministro  dei  lavori   pubblici,   sospendere   temporaneamente   la
circolazione  di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o
su tratti di esse. (( Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi  o  in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi
con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  puo'  vietare la
circolazione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto   di   cose.   Nel
regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe. ))
  2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
  3.  Per  le  strade  militari  i  poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
  4. L'ente proprietario della strada puo', con  l'ordinanza  di  cui
all'art. 5, comma 3:
    a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della  circolazione  di  tutte  o  di  alcune categorie di utenti per
motivi di incolumita' pubblica ovvero  per  urgenti  e  improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
    b)   stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di  carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa,  o  per
determinate  categorie  di  utenti,  in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
    c) riservare corsie, anche protette, a determinate  categorie  di
veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a  veicoli  destinati  a
determinati usi;
    d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma  il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
    e)   prescrivere   che   i   veicoli   siano   muniti   di  mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su  neve
o ghiaccio;
    f)  vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,  rendendo  noto  tale
divieto con i prescritti segnali non
meno  di  quarantotto  ore  prima  ed  eventualmente  con altri mezzi
appropriati.
  5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
    a) per le strade e le autostrade statali, dal  capo  dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
    b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
    c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
    d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
    e)  per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
  6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario  della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso  di  urgenza,  i  relativi
provvedimenti  possono  essere  adottati  anche  senza  la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
  7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico  aereo  civile  e
nelle  aree  portuali,  la  competenza a disciplinare la circolazione
delle  strade  interne   aperte   all'uso   pubblico   e'   riservata
rispettivamente   al   direttore  della  circoscrizione  aeroportuale
competente  per  territorio  e  al  comandante  di  porto   capo   di
circondario,   i  quali  vi  provvedono  a  mezzo  di  ordinanze,  in
conformita'  alle  norme  del  presente  codice.  Nell'ambito   degli
aeroporti  ove  le  aerostazioni  siano affidate in gestione a enti o
societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per  territorio,  sentiti  gli
enti e le societa' interessati.
  8.   Le   autorita'   che   hanno  disposto  la  sospensione  della
circolazione di cui ai  commi  1  e  4,  lettere  a)  e  b),  possono
accordare,  per  esigenze  gravi  e  indifferibili  o  per  accertate
necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali  condizioni  e
cautele.
  9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita'
competente  disponga  diversamente  in  particolari  intersezioni  in
relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. (( Sulle  altre
strade  o  tratti  di  strade  la  precedenza e' stabilita dagli enti
proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma
2. In caso di controversia decide, con proprio decreto,  il  Ministro
dei  lavori  pubblici.  La  precedenza  deve  essere  resa nota con i
prescritti  segnali  da  installare  a   cura   e   spese   dell'ente
proprietario della strada che ha la precedenza. ))
  10.  L'ente  proprietario  della  strada  a  precedenza,  quando la
intensita' o la sicurezza  del  traffico  lo  richiedano,  puo',  con
ordinanza,  prescrivere  ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
  11.  Quando  si  tratti  di  due  strade  entrambe  a   precedenza,
appartenenti  allo  stesso  ente,  l'ente deve stabilire l'obbligo di
dare   la   precedenza   ovvero   anche   l'obbligo   di   arrestarsi
all'intersezione;  quando  si  tratti  di  due  strade  a  precedenza
appartenenti a enti diversi,  gli  obblighi  suddetti  devono  essere
stabiliti  di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto,  decide  con  proprio  decreto  il  Ministro  dei   lavori
pubblici.
  12.  Chiunque  non  ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma  dei  commi  1  e  3  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione e'  commessa  dal
conducente  di  un  veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila
a lire duemilioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di  guida  per  un  periodo  da  uno  a  quattro  mesi, nonche' della
sospensione della carta di circolazione del  veicolo  per  lo  stesso
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
  13.  Chiunque  viola  le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila.
  14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  e limitazioni
previsti  nel   presente   articolo   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.   Nei   casi   di   sosta   vietata   la   sanzione
amministrativa  e' del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila;  qualora  la  violazione  si  prolunghi  oltre  le
ventiquattro  ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore  per  il  quale  si  protrae  la
violazione.
  15.  Nelle  ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finche'  non  spiri
il  termine  del  divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo  in  cui  e'  stata  accertata  la  violazione  costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in  un  luogo  vicino  in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e'
fatta menzione nel verbale di  contestazione.  Durante  la  sosta  la
responsabilita'   del   veicolo  e  del  relativo  carico  rimane  al
conducente.  Se  le  disposizioni  come  sopra  impartite  non   sono
osservate,  la  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione
della patente e' da due a sei mesi.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 4 del D.Lgs. n. 360/1993.