Art. 6. Circolazione di prodotti soggetti ad accisa 1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8. 2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalita' che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalita' di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' economica europea e ne e' disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, puo' disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati. 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco. 5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14. 7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze.