Art. 6.
  1.  L'elenco  allegato  al  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,
modificato  per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n.
252, ora allegato I, e' modificato come segue:
    a) Titolo I A - ANTIMICROBICI.
    Alle voci "E 200 acido  sorbico,  E  201  sodio  sorbato,  E  202
potassio sorbato, E 203 calcio sorbato":
     i)  la dizione "preparazioni a base di frutta, purea, marmellata
e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate per lo yogurt  alla
frutta  0,2%  e  purche'  il contenuto nel prodotto finito non superi
0,02%" e' sostituita dalla seguente: "Preparazioni a base di  frutta,
purea,  marmellata  e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate
nello yogurt,  nei  latti  fermentati  e  nelle  preparazioni  lattee
speciali,  0,2% e purche' il contenuto nel prodotto finito non superi
0,02%";
     ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:
      "Prodotti da  forno  tipo  piada,  limitatamente  a  quelli  di
produzione industriale, 2000 mg/kg";
      "Impasti  di  carni,  tipo pate', 1000 mg/kg. (Il prodotto deve
essere  commercializzato  in  confezione  sigillata  e  riportare  in
etichetta  la dizione: 'da conservare a temperatura non superiore a 5
›C'. Nel caso in cui il prodotto sia guarnito  di  gelatina  la  dose
d'impiego va riferita anche alla gelatina presente)".
    b) Titolo I C - ANTIOSSIDANTI.
    Alle voci "E 300 acido L-ascorbico ed E 301 sodio L-ascorbato" e'
incluso  il  seguente  caso  d'impiego:  "Preparati in polvere per la
ricostituzione di bevande istantanee di te' o a  base  di  te',  alla
dose  dello  0,05% (calcolato sul prodotto ricostituito pronto per il
consumo)".
    Alla voce "E 334 acido tartarico" e' inserito  il  seguente  caso
d'impiego: "Prodotti dolciari, 0,2%".
    Alle voci "E 335 tartrati di sodio, E 336 tartrati di potassio ed
E  337  tartrato  doppio  di  sodio e potassio" la dose d'impiego per
"Caramelle,  pastigliaggi,  chewing-gum  e  fruttini   colati"   gia'
prevista "S.B.T.I." e' fissata pari a "0,5%".
    c) Titolo II A - STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI.
    Alle  voci  "E  406 agar-agar ed E 410 farina di semi di carrube"
sono inseriti i seguenti casi d'impiego:
     i) "Conserve di carne con vegetali, in recipienti  ermeticamente
chiusi, alla dose dell'1% e dello 0,5%, rispettivamente";
     ii)  "Conserve di pesce, di crostacei e di molluschi con o senza
vegetali, in recipienti ermeticamente chiusi,  alla  dose  dell'1%  e
dello 0,5%, rispettivamente".
    Alle  voci "E 406 agar-agar, E 410 farina di semi di carrube ed E
412 farina di semi di guar" e' incluso il  seguente  caso  d'impiego:
"Uova   sode,   5%  (riferito  all'albume)".  (Trattasi  di  prodotto
formellato ottenuto da tuorlo ed  albume  d'uovo.  Il  prodotto  deve
essere  confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata
la dizione: 'Da conservare a temperatura non superiore a 5  ›C  e  da
non vendersi allo stato sfuso'.)".
    Alla  voce  "E  415  Gomma  xantano" e' inserito il seguente caso
d'impiego: "Bevande a base di succo di  frutta  contenenti  latte  di
cocco, 5 g/l".
    Alla  voce  "E  422  glicerolo"  e'  inserito  il  seguente  caso
d'impiego: "Preparati per gelati (limitatamente a quelli destinati ad
uso familiare), 1%".
    I  requisiti  di   purezza   specifici   dell'additivo   "E   407
Carragenine"  sono  modificati  come  segue:  "Il punto relativo alle
ceneri insolubili in acido solforico all'1% (v/v) e'  sostituito  dal
punto che segue:
Ceneri insolubili nell'acido                Non oltre l'1% rispetto
  (insolubili in acido clori-                 al peso secco
  drico al10% v/v)
Materie insolubili nell'acido               Non oltre il 2% rispetto
  (insolubili in acido solfo-                 al peso secco
  rico all'1% v/v)
    I   requisiti   di   purezza   specifici   dell'additivo  "E  466
carbossimetilcellulosa"  sono  modificati  come  segue:   "il   punto
relativo  al peso molecolare e' sostituito dal seguente: piu' elevato
di 17.000 circa (grado di polimerizzazione circa 100)".
    d) Titolo II B - EMULSIONANTI.
    Alla voce "E 322 Lecitine" e' incluso il seguente caso d'impiego:
"Prodotti da forno, 1,5% (limitatamente a fette biscottate,  crackers
e prodotti tipo galletta)".
    Alla  voce  "E  472",  la dizione "Si puo' impiegare solamente la
miscela di E 472 a), d), e)  ed  f)"  prevista  per  l'impiego  degli
additivi suddetti nel pane speciale con aggiunta di grassi o di latte
e nei grissini senza aggiunta di grassi e' sostituita dalla seguente:
"Limitatamente agli additivi E 472 a), d), e) ed f)".
    Alla  voce  "E  473  sucresteri" i requisiti di purezza specifici
sono modificati come segue:
     i) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica e'
sostituita dalla frase seguente: "Nella loro preparazione non possono
essere impiegati solventi  organici  diversi  dal  dimetilsolfossido,
dalla  dimetilformammide,  dall'acetato di etile, dall'isopropanolo e
dall'isobutanolo";
     ii) dopo il punto relativo alle ceneri solfatate, e' aggiunto il
punto seguente:
"Tenore del dimetilsolfos-                  Non oltre 2 mg/kg";
  sido
     iii) dopo il punto relativo al tenore di metanolo,  e'  aggiunto
il punto seguente:
"Tenore di isobutanolo                      Non oltre 10 mg/kg".
    e) Titolo VI - AGENTI DI RIVESTIMENTO.
     i)  Alla  voce  "Cera  carnauba"  e'  inserito  il seguente caso
d'impiego: "Mele, secondo buona tecnica industriale".
     ii) Alla  voce  "Gomma  lacca"  e'  inserito  il  seguente  caso
d'impiego:   "Uova  sode  con  guscio.  (L'applicazione  deve  essere
effettuata usando una soluzione al  25%  di  gomma  lacca  in  alcool
etilico alimentare)".
    f) Titolo VII - ACIDIFICANTI.
    Alla  voce  "E  330  acido  citrico" sono inclusi i seguenti casi
d'impiego:
     i)  preparati  in  polvere  per  la  ricostituzione  di  bevande
istantanee di te' o a base di te', secondo buona tecnica industriale;
     ii) "Uova sode 0,35% (riferito al tuorlo)" (trattasi di prodotto
formellato ottenuto da tuorlo ed  albume  d'uovo.  Il  prodotto  deve
essere  confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata
la dizione: "da conservare a temperatura non superiore a 5  ›C  e  da
non vendersi allo stato sfuso").
    Alla voce "E 334 acido tartarico":
     i) e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "Preparati in polvere
per  la  ricostituzione di bevande istantanee di te' o a base di te',
700 mg/l";
     ii) le dizioni "Gelati, nettari e succhi  di  ortaggi,  prodotti
dolciari,  salse  e sciroppi, secondo buona tecnica industriale" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Gelati  (limitatamente  ai  gelati  di
frutta),  nettari  e  succhi  di  ortaggi  e prodotti dolciari, 0,2%;
salse,  sciroppi  di  frutta,  caramelle  e  fruttini  colati   0,5%;
pastigliaggi,  confetti  e  chewing-gum  1%;  caramelle  frizzanti  e
pastigliaggi confettati 2%; biscotti a pasta  frolla  e  merendine  a
pasta frolla 0,4% (puo' essere impiegato anche E 337);
     iii)  la  dizione "bevande analcooliche gassate e non gassate, 2
g/l" e' sostituita dalla seguente: "bevande  analcooliche  gassate  e
non gassate, 700 mg/l".
    g) Titolo VIII - ANTIAGGLOMERANTI.
    Alla voce "Ferrocianuro di sodio e ferrocianuro di potassio: sale
da  tavola 10 mg/kg" e' aggiunta la seguente specificazione "espressi
come ione ferrocianuro".
    h) Titolo XIII - VARI.
    Per la voce "Lisozima cloridrato" e' consentito  anche  l'impiego
sotto forma liquida, alla dose di 0,08 ml/l di latte.
    I  requisiti  specifici  e  generali  di  purezza  del  "lisozima
cloridrato e lattato", previsti dal decreto  ministeriale  1›  agosto
1983, sono sostituiti dai seguenti:
"Lisozima cloridrato e lisozima lattato"
 
                    Prodotto liquido (*)         Prodotto in polvere
                           -                             -
Concentrazione      Non inferiore al 20%       Non inferiore al 90%
Attivita':
  a) met. turbime-
   trico            Non inferiore a 4000       Non inferiore a
                     U/ml                       10000 U/mg proteina
  b) metodo diffu-
   sione                      -                Non inferiore a 950
                                                mcg/mg di lisozima
                                                HCl standard calco-
                                                lato su prodotto
                                                secco
Azoto totale        3,5% + 0,5                 17,3% + 0,5
Umidita' (Karl Fisher)        -                Non piu' del 6%
Ceneri              Non piu' dello 0,15%       Non piu' dell'1,5%
Metalli pesanti     Non piu' di 10 ppm         Non piu' di 10 ppm
Pb e As             Non piu' di 1 ppm          Non piu' di 1 ppm
Carica batterica    (minore) 5 x 10            5 x 10
tot.                (Elevato al Cubo)          (Elevato a quattro)
                    c.f. u/ml                  c.f. u/g
Coliformi           (minore) 30 microrg./ml    30 microrg./ml
Salmonelle          Assenti in 25 g            Assenti in 25 g
---------------
   (*) Limitatamente al lisozima cloridrato.
 
    i) E' incluso il seguente "Titolo XIV - Correttori di acidita'".
 
E 260 Acido acetico     - Bevande alcooliche, con titolo     S.B.T.I.
E 270 Acido lattico       alcolometrico superiore ad 1,2%
E 325 Sodio lattato       vol, con esclusione di birra,
E 326 Potassio lattato    sidro e vino (*)
E 327 Calcio lattato    - Alimenti vegetali o a base di         "
E 330 Acido citrico       vegetali, frutta e ortaggi,
E 331 Citrati di sodio    conservati e/o comunque preparati
E 332 Citrati di potas- - Bevande a base di siero di latte      "
  sio
E 333 Citrati di calcio
                        - Bevande alcooliche, con titolo     S.B.T.I.
                          alcolometrico superiore ad 1,2%
                          vol, con esclusione di birra,
                          sidro e vino (1) (*)
                        - Condimenti                            "
                        - Confetture extra, confetture,
                          gelatine extra, gelatine,
                          marmellate e crema di marroni (2)     "
                        - Conserve miste                        "
                        - Conserve e semiconserve ittiche       "
                        - Dati per brodo e condimento           "
                        - Estratti per brodo                    "
                        - Focacce, pizze e torte salate         "
                        - Formaggi fusi                         "
                        - Margarina e grassi emulsionati        "
                        - Minestre preparate                    "
                        - Paste alimentari fresche e/o farcite  "
                        - Pastelle per panatura                 "
                        - Preparati e/o precucinati             "
                        - Preparati per brodo e condimento      "
                        - Prodotti a base di carne              "
                        - Prodotti lattiero-caseari             "
                        - Salse                                 "
---------------
   (1) Limitatamente ad E 330 ed E 331.
   (2) Limitatamente ad E 260, E 325, E 327, E 330, E 331 ed E 333.
   (*)  Sono  fatte salve per gli additivi E 330 acido citrico, E 334
acido tartarico ed E 336 tartrati di potassio,  le  disposizioni  che
figurano  nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo
1987.
E 334 Acido tartarico    - Alimenti vegetali o a base di
E 335 Tartrati di sodio    vegetali, frutta e ortaggi,
E 336 Tartrati di potassio conservati e/o comunque
E 337 Tartrato doppio      preparati, 0,5%
di sodio e potassio      - Bevande alcooliche, con titolo
                           alcolometrico superiore ad
                           1,2% vol, con esclusione di
                           birra, sidro e vino 0,15%
                           (1) (*)
                         - Confetture extra, confetture
                           gelatine extra, gelatine,
                           marmellate e crema di
                           marroni, S.B.T.I. (2)
                         - Conserve miste, 0,5%
                         - Focacce, pizze e torte
                           salate, 0,5%
                         - Margarina e grassi
                           emulsionati, 0,5%
                         - Pastelle per panatura, 0,5%
                         - Piatti preparati e/o precucinati,
                           0,5%
                         - Salse e condimenti, 0,5%
---------------
   (1) Limitatamente ad E 334, E 335 ed E 336.
   (2) Limitatamente ad E 334 ed E 335.
E 338 Acido ortofosforico   - Bevande alcooliche, con titolo
E 339 Ortofosfati di          alcolometrico superiore a 1,2%
  sodio                       vol, con esclusione di birra,
E 340 Ortofosfati di          sidro e vino 0,015%
  potassio                    (per E 338) e 0,1%
E 341 Ortofosfati di          (per E 340)
  calcio                    - Conserve vegetali e miste, 0,7%
                            - Preparazioni di frutta e/o ortaggi,
                              0,7%
                            - Piatti preparati e/o precucinati,
                              0,7%
                            - Salse e condimenti, 0,5%
575 Glucone-delta-lat       - Bevande a base di siero di     S.B.T.I.
    tone                      latte
                            - Condimenti                         "
                            - Conserve e semiconserve it-        "
                              tiche
                            - Conserve vegetali e miste          "
                            - Paste fresche farcite              "
                            - Piatti preparati e/o precu-        "
                              cinati
                            - Preparazioni di frutta e/o         "
                              ortaggi
                            - Prodotti a base di carne           "
                            - Prodotti lattiero-caseari          "
                            - Salse                              "
                            - Sughi                              "
507 Acido cloridrico        - Condimenti                     S.B.T.I.
                            - Preparazioni alimentari a          "
                              base di vegetali
                            - Salse
500 i) Carbonato di sodio   - Bevande alcooliche, con titolo S.B.T.I.
   ii) Carbonato acido di     alcolometrico superiore a 1,2%
       sodio                  vol, con esclusione di birra,
501 i) Carbonato di potassio  sidro e vino (limitatamente ai
   ii) Carbonato acido di     sali di sodio)
       potassio             - Condimenti
                            - Conserve e semiconserve            "
                              ittiche
                            - Conserve vegetali e miste          "
                            - Piatti pronti e/o precucinati      "
                            - Preparazioni di frutta e/o         "
                              ortaggi
                            - Prodotti a base di carne           "
                            - Salse                              "
524 Idrossido di sodio      - Salse                          S.B.T.I.
525 Idrossido di potassio
526 Idrossido di calcio
    l) Amidi modificati:
    1) Nella parte II dell'allegato del decreto ministeriale 3 maggio
1971 sono apportate le seguenti modificazioni:
     i)  alla  voce  "fosfato di diamido" e' incluso il seguente caso
d'impiego: "uova sode,  0,5%  (riferito  all'albume)".  (Trattasi  di
prodotto  formellato  ottenuto da tuorlo e albume d'uovo. Il prodotto
deve essere confezionato  sottovuoto  ed  in  etichetta  deve  essere
riportata  la dizione: "da conservare a temperatura non superiore a 5
›C e da non vendersi sfuso");
     ii) alla voce "amido acetilato a reticolazione adipica" la  dose
di  impiego  prevista  pari  al  2% per la "crema per pasticceria" e'
fissata "secondo buona tecnica industriale".
    m) Requisiti specifici di purezza dell'acido DL malico:
    Descrizione chimica: acido idrossisuccininico C4H6O5.
    Aspetto: polvere cristallina bianca o quasi bianca oppure granuli
aventi sapore acido.
    Tenore: non meno del 99% di C4H6O5.
    Intervallo di fusione: 127 ›C - 132 ›C.
    Acido fumarico: non piu' dell'1,0%.
    Acido maleico: non piu' dello 0,5%.
    Ceneri solfatate: non piu' dello 0,1.%
   Non deve contenere:
    Arsenico: piu' di 3 mg/kg.
    Piombo: piu' di 10 mg/kg.
    Metalli pesanti: piu' di 20 mg/kg.
 
          Nota all'art. 6:
             - Il D.M. 3 maggio 1971 disciplina l'impiego degli amidi
          modificati.