Art. 6. 
                   Elezione del sindaco nei comuni 
             con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
  1. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  il
sindaco e' eletto a suffragio universale e  diretto,  contestualmente
all'elezione del consiglio comunale. 
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura  il  collegamento  con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione  ha  efficacia  solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i  cognomi  dei
candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro   un   apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o
delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo',
con un unico voto, votare per un candidato alla carica di  sindaco  e
per una delle liste  ad  esso  collegate,  tracciando  un  segno  sul
contrassegno di una di tali liste.  Ciascun  elettore  puo'  altresi'
votare per un candidato alla carica di sindaco, anche  non  collegato
alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 
  4. E'  proclamato  eletto  sindaco  il  candidato  che  ottiene  la
maggioranza assoluta dei voti validi. 
  5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al  comma
4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la  seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di sindaco che hanno  ottenuto  al  primo
turno il maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  tra  i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato  con  la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale  che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita'  di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'. 
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio  ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo,
partecipa al ballottaggio il candidato che segue  nella  graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al  decimo  giorno
dal verificarsi dell'evento. 
  7. Per i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono  fermi  i
collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati  al
primo turno. I  candidati  ammessi  al  ballottaggio  hanno  tuttavia
facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare  il
collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui  e'  stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento  hanno  efficacia  solo  se  convergenti  con   analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati  alla  carica  di   sindaco,   scritti   entro   l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono  riprodotti  i  simboli  delle  liste
collegate. Il voto si esprime  tracciando  un  segno  sul  rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 
  9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di  parita'
di voti, e' proclamato eletto  sindaco  il  candidato  collegato,  ai
sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste  per  l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di  cifra  elettorale,  e'  proclamato  eletto
sindaco il candidato piu' anziano di eta'.