Articolo 6° Rinuncia alla Giurisdizione 1. - La Parte che avesse realizzato uno dei controlli previsti dall'articolo 5, potra' chiedere allo Stato di bandiera di rinunciare alla sua giurisdizione preferenziale. 2. - Lo Stato di bandiera esaminera' la richiesta secondo buona fede e, per adottare la propria decisione, terra' conto, fra gli altri criteri, del luogo della cattura, della acquisibilita' delle prove, della possibile connessione di processi, della nazionalita' degli implicati e della loro residenza. 3. - Se lo Stato di bandiera rinuncia alla propria giurisdizione preferenziale, dovra' inviare all'altro Stato le informazioni e i documenti in suo possesso. Se lo Stato di bandiera decide di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato dovra' trasferire allo Stato preferente la documentazione e le fonti di prova acquisite, il corpo del reato, le persone arrestate e qualsiasi altro elemento attinente al procedimento. 4. - La decisione di esercitare la giurisdizione dovra' pervenire alla Parte richiedente entro il termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Gli atti giudiziari necessari e urgenti da eseguire, come da prassi, insieme alla comunicazione della decisione di esercitare la giurisdizione, sono regolati dall'ordinamento dello Stato che ha proceduto all'intervento. Equivale a rinuncia alla propria giurisdizione il decorso del termine previsto dal presente articolo senza che sia pervenuta alcuna decisione. Oltre ai canali abituali di comunicazione, le Parti designeranno le rispettive Autorita' centrali competenti ad inoltrare le richieste di giurisdizione.