Art. 6.
  1. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8  (Selezione  del  personale  ).  -  1.  I  procedimenti  di
selezione  per  l'accesso  e  per  la  progressione del personale nei
pubblici uffici sono  definiti  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri
fondamentali:
    a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento;
    b)   unicita'   della   selezione   per  identiche  qualifiche  e
professionalita' pur se di amministrazioni ed enti diversi;
    c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;
    d) composizione delle commissioni esclusivamente con  esperti  di
provata  competenza  nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei  alle  medesime,  che  non
siano   componenti  dell'organo  di  direzione  politica  dell'ammini
strazione, che non  ricoprano  cariche  politiche  e  che  non  siano
rappresentanti   sindacali   o   designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
    e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a
ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le pro-
cedure, comprese quelle di preselezione".