Art. 6 (a).
                        Rapporti tra Servizio
                 sanitario nazionale ed Universita'
(( 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,      ))
(( stipulano specifici protocolli d'intesa con le universita' per  ))
(( regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del        ))
(( servizio sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto     ))
(( delle loro finalita' istituzionali didattiche e scientifiche.   ))
(( Le universita' contribuiscono, per quanto di competenza,        ))
(( all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La               ))
(( programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della     ))
(( dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della  ))
(( presenza programmata delle strutture universitarie. Le          ))
(( universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire          ))
(( policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da  ))
(( singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od  ))
(( ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo      ))
(( conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti ))
(( in attuazione delle predette intese sono regolati, ove          ))
(( necessario, con appositi accordi tra le universita', le aziende ))
(( ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate.           ))
(( 2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario ))
(( nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e      ))
(( all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario        ))
(( nazionale, le universita' e le regioni stipulano specifici      ))
(( protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della        ))
(( reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle        ))
(( predette intese sono regolati con appositi accordi tra le       ))
(( universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie        ))
(( locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ))
(( e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la ))
(( disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ))
(( sulla formazione specialistica, nelle scuole di                 ))
(( specializzazione attivate presso le predette strutture          ))
(( sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui         ))
(( all'art. 7 del citato decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ))
((    (b),    la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti    ))
(( dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai         ))
(( dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la          ))
(( formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui ))
(( al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli       ))
(( specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui     ))
(( all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257        ))
(( (b),    tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle     ))
(( disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del ))
(( presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito     ))
(( presso le predette scuole e'                                    ))
(( rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore     ))
(( dell'universita' competente. Sulla base delle esigenze di       ))
(( formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione       ))
(( regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di    ))
(( specializzazione possono essere previste per i presidi          ))
(( ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture     ))
(( siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. ))
(( 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257    (b).         ))
(( 3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre      ))
(( 1992, n. 421    (c),    la formazione del personale sanitario   ))
(( infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ))
(( ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio          ))
(( sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I        ))
(( requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono  ))
(( disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della  ))
(( ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro      ))
(( della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio  ))
(( decreto le figure professionali da formare ed i relativi        ))
(( profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai      ))
(( sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341    (d),  ))
(( con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca       ))
(( scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro   ))
(( della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita'   ))
(( attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei   ))
(( corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341    ))
(( (d).    La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti       ))
(( dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a ))
(( personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso ))
(( le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei        ))
(( requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette     ))
(( intese sono regolati con appositi accordi tra le universita',   ))
(( le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le          ))
(( istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di   ))
(( ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti   ))
(( sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del        ))
(( rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che        ))
(( consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita  ))
(( all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e'      ))
(( assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi            ))
(( professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle  ))
(( figure professionali individuate ai sensi del presente articolo ))
(( e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati       ))
(( riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre   ))
(( 1990, n. 341    (d),    sono soppressi entro due anni a         ))
(( decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il         ))
(( completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro  ))
(( il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla   ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso   ))
(( alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento ))
(( e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola   ))
(( secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale.   ))
(( Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento ))
(( e per il predetto periodo temporale possono accedere gli        ))
(( aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola       ))
(( secondaria superiore per i posti che non dovessero essere       ))
(( coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola          ))
(( secondaria superiore di secondo grado.                          ))
(( 4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui   ))
(( al presente articolo, entro centoventi giorni dalla             ))
(( costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle        ))
(( aziende                                                         ))
(( ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal     ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri  ))
(( delle sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e  ))
(( tecnologica.                                                    ))
(( 5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il    ))
(( personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio  ))
(( alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e  ))
(( socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal ))
(( senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili ))
(( del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in  ))
(( possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in    ))
(( odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei ))
(( profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in       ))
(( odontoiatria.                                                   ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 7 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) Il D.  Lgs.  n.  257/1991  reca:  "Attuazione  della
          direttiva  n.  82/76 CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982,
          recante  modifica  di  precedenti  direttive  in  tema   di
          formazione di medici specialisti, a norma dell'art. 6 della
          legge  29  dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".
          Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 7:
             "Art. 2 (Programmazione). - 1. Con decreto del  Ministro
          della  sanita',  sentite le regioni e le province autonome,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e tecnologica, sentite le facolta' di
          medicina e chirurgia, e con  il  Ministro  del  tesoro,  e'
          determinato,  ogni tre anni, il numero degli specialisti da
          formare sulla base  delle  esigenze  sanitarie  del  Paese,
          tenuto  conto  delle  capacita'  ricettive  delle strutture
          universitarie e di quelle convenzionate con le universita',
          in relazione al  contenuto  specifico  della  formazione  e
          delle   risorse   finanziarie   comunque   acquisite  dalle
          universita'.
             2. In relazione alla programmazione di cui al  comma  1,
          il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, sentito il Ministro della  sanita',  determina
          il  numero  dei  posti per ciascuna scuola le cui strutture
          siano corrispondenti ai  requisiti  previsti  dall'art.  7,
          tenuto  conto  delle richieste delle facolta' di medicina e
          della disponibilita' di idonee  strutture  acquisite  anche
          attraverso  convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su
          parere del comitato consultivo di  medicina  del  Consiglio
          universitario nazionale.
             3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione
          di  cui  al  comma  1, per ogni singola specializzazione e'
          stabilita una riserva di posti,  non  superiore  al  5%,  a
          favore  dei medici dell'amministrazione militare. Il numero
          dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti  dai
          Paesi  in  via di sviluppo e' determinato con il decreto di
          cui  al  comma  1,  d'intesa  con  il Ministro degli affari
          esteri. La ripartizione tra le  singole  scuole  dei  posti
          riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.
             4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.
             5. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,
          comma  quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola,  d'intesa
          con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi,
          puo'  autorizzare  l'espletamento  delle attivita' pratiche
          previste dall'ordinamento della  scuola  nell'ambito  delle
          attivita'   di  servizio,  a  condizione  che  le  predette
          attivita' siano coerenti con  il  programma  del  corso  di
          studio".
             "Art. 7 (Requisiti di idoneita' delle strutture). - 1. I
          requisiti  di  idoneita'  delle  strutture ove si svolge la
          formazione specialistica sono determinati con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita',  su
          parere  del  comitato  consultivo di medicina del Consiglio
          universitario nazionale e  del  Consiglio  superiore  della
          sanita', tenuto conto:
               a)  della  disponibilita'  di attrezzature e dotazioni
          strumentali per l'esercizio delle attivita'  inerenti  alla
          formazione specialistica;
               b)  del  numero  dei  posti-letto  e  dell'organico di
          personale a fini assistenziali in relazione al numero degli
          specializzandi;
                c) della presenza di servizi generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
               d)  della  tipologia  delle patologie trattate e delle
          prestazioni eseguite annualmente;
               e)  delle  caratteristiche  di  professionalita'   del
          personale presente nella struttura.
             2.  Le  modalita' per la verifica dell'idoneita' e della
          mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il Ministro
          della sanita', tenuto conto delle diverse  tipologie  delle
          singole scuole".
             (c)  Il  testo  dell'art.  1, comma 1, lettera o), della
          legge n.  421/1992 (gia' citata) e' il seguente:
             "Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione  delle
          risorse  destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale, del
          perseguimento della  migliore  efficienza  del  medesimo  a
          garanzia  del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e del
          contenimento  della  spesa   sanitaria,   con   riferimento
          all'art.  32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti i
          cittadini il libero accesso alle cure e  la  gratuita'  del
          servizio  nei  limiti  e  secondo  i criteri previsti dalla
          normativa vigente in materia, il Governo della  Repubblica,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti  principi
          e criteri direttivi:
             a-n) (omissis);
               o)  prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
          sanitario nazionale ed universita' sulla base  di  principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le
          modalita'  stabilite  dalla  programmazione  regionale   in
          analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali modalita' va peraltro regolamentato  il  rapporto  tra
          Servizio   sanitario   nazionale   ed  universita'  per  la
          formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario  e
          per le specializzazioni post-laurea".
             (d) Si riporta il testo degli articoli 2 e 9 della legge
          n.      341/1990   (Riforma   degli  ordinamenti  didattici
          universitari):
             "Art. 2  (Diploma  universitario).  -  1.  Il  corso  di
          diploma  si  svolge  nelle  facolta',  ha  una  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  tre,  e  comunque
          corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme
          della   Comunita'   economica   europea   per   i   diplomi
          universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli
          studenti  adeguata  conoscenza  di   metodi   e   contenuti
          culturali  e  scientifici  orientata  al  conseguimento del
          livello   formativo   richiesto    da    specifiche    aree
          professionali.
             2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli
          studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per
          i  corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai
          fini del proseguimento degli studi  per  il  conseguimento,
          rispettivamente,  delle  lauree  e dei diplomi universitari
          affini, secondo criteri e modalita' dettati con  i  decreti
          di  cui  all'art.  9,  comma 1, fermo restando in ogni caso
          l'obbligo di tale riconoscimento".
             "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario,
          di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con  uno  o
          piu'  decreti  del Presidente della Repubblica, adottati su
          proposta del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
          ordinamenti didattici dei corsi di  diploma  universitario,
          dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
          rispettive tabelle.
             2.  I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme
          parere del Consiglio universitario nazionale, il  quale  lo
          esprime  uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382,  sentiti,  per le rispettive materie, i rappresentanti
          dei collegi e degli ordini  professionali,  nell'osservanza
          dei seguenti criteri:
               a)  devono  rispettare  la  normativa  comunitaria  in
          materia;
               b) devono realizzare una riduzione delle  duplicazioni
          totali  o  parziali  e la ricomposizione o la riconversione
          innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogenita'
          disciplinare,  tenendo  conto  dei  mutamenti  sopravvenuti
          nelle aree scientifiche e professionali;
                c)  devono  determinare le facolta' e la collocazione
          dei corsi nelle facolta', secondo  criteri  di  omogeneita'
          disciplinare    volti    ad   evitare   sovrapposizioni   e
          duplicazioni dei corsi  stessi,  e  dettare  norme  per  il
          passaggio   degli   studenti   dal   precedente   al  nuovo
          ordinamento;
               d) devono individuare  le  aree  disciplinari,  intese
          come   insiemi   di   discipline   scientificamente  affini
          raggruppate    per    raggiungere    definiti     obiettivi
          didattico-formativi,   da   includere  necessariamente  nei
          curricula  didattici,  che  devono  essere  adottati  dalle
          universita',  al  fine di consentire la partecipazione agli
          esami di abilitazione per l'esercizio delle  professioni  o
          l'accesso  a determinate qualifiche funzionali del pubblico
          impiego;
               e)  devono  precisare  le  affinita'  al  fine   della
          valutazione  delle  equipollenze  e per il conseguimento di
          altro diploma dello stesso o diverso livello;
               f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
             3. Con la medesima procedura si provvede alle successive
          modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai  commi
          1 e 2.
             4.   Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
          Consiglio universitario nazionale, i criteri  generali  per
          la    regolamentazione    dell'accesso   alle   scuole   di
          specializzazione ed ai corsi per i quali sia  prevista  una
          limitazione nelle iscrizioni.
             5.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6,
          e dell'art. 4, comma 4, con decreti  del  Presidente  della
          Repubblica    adottati    su    proposta    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con i  Ministri  interessati,  possono  esssere
          individuati  i livelli funzionali del pubblico impiego e le
          attivita'  professionali  per  accedere   ai   quali   sono
          richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
             6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio
          universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la
          funzione pubblica, sono dichiarate le  equipollenze  tra  i
          diplomi  universitari  e  quelle tra i diplomi di laurea al
          fine esclusivo dell'ammissione  ai  pubblici  concorsi  per
          l'accesso  alle  qualifiche funzionali del pubblico impiego
          per le quali ne e' prescritto il possesso".