Art. 6. Unioni regionali 1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attivita' che interessano, nell'ambito della regione, piu' di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti. 2. L'attivita' delle unioni regionali delle camere di commercio e' disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione. 3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.