Art. 6. 
                        (Autorita' portuale) 
  1.  Nei  porti  di  Ancona,  Bari,  Brindisi,  Cagliari,   Catania,
Civitavecchia,  Genova,  La  Spezia,  Livorno,  Marina  di   Carrara,
Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia
e'  istituita  l'autorita'  portuale  con  i  seguenti  compiti,   in
conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 1: 
   a)  indirizzo,   programmazione,   coordinamento,   promozione   e
controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1,
e delle altre attivita' esercitate  nell'ambito  portuale,  anche  in
riferiemnto alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a
tali attivita'; 
   b) manutenzione delle parti comuni  dell'ambito  portuale,  previa
convenzione  con  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  che   preveda
l'utilizzazione  dei  fondi  all'uopo  disponibili  sullo  stato   di
previsione della medesima Amministrazione; 
   c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla  fornitura
a titolo  oneroso  agli  utenti  portuali  di  servizi  di  interesse
generale, non coincidenti ne' strettamente connessi  alle  operazioni
portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2.  L'autorita'  portuale  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia  di  bilancio  e  finanziaria  nei
limiti previsti dalla presente legge. Ad essa  non  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive
modificazioni. 
  3. La gestione patrimoniale e finanziaria  dell'autorita'  portuale
e' disciplinata da  un  regolamento  di  contabilita'  approvato  dal
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali  e'
allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo
e' approvato. 
  4. Il controllo  di  leggittimita'  sulla  gestione  dell'autorita'
portuale e'  esercitato  dalla  Corte  dei  conti  con  le  modalita'
previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259. 
   5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),
e' affidato in  concessione  dell'autorita'  portuale  mediante  gara
pubblica. 
  6.  Le  autorita'  portuali  non  possono  in   alcun   caso,   ne'
direttamente ne' attraverso la costituzione o  la  partecipazione  in
societa' esercitare la gestione  delle  operazioni  portuali  di  cui
all'articolo 16, comma 1, e  di  ogni  altra  attivita'  strettamente
connessa. 
  7. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio
decreto, individua entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente   legge   i   limiti   della   circoscrizione
territoriale di ciascuna autorita' portuale. 
  8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui  all'articolo
13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  del
Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della  legge  23
agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita'  in
porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di  cui
al comma 1, che nell'ultimo trienno abbiano registrato un  volume  di
traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue  al
netto delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet  Equivalent  Unit
(TEU).  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  puo'   essere   disposta
l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di  autorita'  portuali
nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. 
  9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare  la
proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di  regioni,  comuni  o
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con  la
procedura di cui al medesimo comma, quando, in  relazione  al  mutato
andamento  dei  traffici,  vengano  meno  i  requisiti  previsti  nel
suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  soppresse  le
autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non
corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. 
  11.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  le
autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le
sedi delle locali autorita' marittime. 
  12. E' fatta salva  la  disciplina  vigente  per  i  punti  franchi
compresi nella zona del porto franco  di  Trieste.  Il  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  sentita  l'autorita'  portuale  di
Trieste,   con   proprio    decreto    stabilisce    l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti franchi. 
 
          Note all'art. 6:
            -  La  legge   n.   70/1975   reca:   "Disposizioni   sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente".
            - La legge n. 259/1958 reca: Partecipazione  della  Corte
          dei  conti  al  controllo  della gestione finanziaria degli
          enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria". Di tale
          legge si riporta di seguito il testo degli artt. 4, 7, 8, 9
          e 12:
            " Art. 4 - Gli  enti  sottoposti  alla  disciplina  della
          presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i
          conti  consuntivi  ed  i  bilanci di esercizio col relativo
          conto  dei  profitti  e  delle  perdite   corredati   delle
          relazioni   dei   rispettivi  organi  amministrativi  e  di
          revisione,   non   oltre   quindici   giorni   dalla   loro
          approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici
          giorni  dalla  chiusura dell'esercizio finanziario al quale
          si riferiscono.
            Egualmente  sono  trasmesse  alla  Corte  dei  conti   le
          relazioni  degli organi di revisione che vengano presentate
          in corso di esercizio".
            "Art.  7.  -  Non  oltre  i  sei  mesi  successivi   alla
          presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art.
          4,  la  Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato
          della  Repubblica  e  alla  Presidenza  della  Camera   dei
          deputati  i  documenti  stessi e riferisce il risultato del
          controllo eseguito sulla gestione finanziaria".
            "Art.   8.  -  La  Corte  dei  conti,  oltre  a  riferire
          annualmente  al  Parlamento,  formula  in  qualsiasi  altro
          momento, se accerti irregolarita' nella gestione di un ente
          e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al
          Ministro per il tesoro ed al Ministro competente"
            "Art.  9.  Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte
          dei Conti, dei compiti  di  cui  alla  presente  legge,  e'
          istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa".
            "Art.  12.  -  Il  controllo  previsto dall'art.100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato   o   un'azienda
          autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessioni  di
          garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi
          previsti dagli artt. 5 e 6, da un  magistrato  della  Corte
          dei  conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione".
            -  La  legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".