Art. 6. 
Consiglio di intersezione, di interclasse e di  classe  nelle  scuole
                      con particolari finalita' 
 
  1. Gli specialisti che  operano  in  modo  continuativo  sul  piano
medico,  socio-psico-pedagogico  e  dell'orientamento  partecipano  a
pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di  classe
costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti  statali  per
non vedenti e presso  gli  istituti  statali  per  sordomuti  nonche'
presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il  Ministero
della pubblica istruzione  per  speciali  compiti  di  istruzione  ed
educazione di minori portatori di handicap e di minori  in  stato  di
difficolta' e presso le  altre  scuole  indicate  nell'articolo  324,
limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita'  dei
predetti specialisti.