Art. 6. 
                        Accertamenti sanitari 
  1. La commissione medica ospedaliera di cui  all'articolo  165  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
integrata, ai fini della concessione dei  benefici  in  favore  delle
persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre
1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2  del  presente
regolamento, da due  sanitari  della  Polizia  di  Stato  esperti  in
medicina legale. 
  2. I sanitari della Polizia  di  Stato  di  cui  al  comma  1  sono
nominati dal  direttore  centrale  di  sanita'  del  Dipartimento  di
pubblica sicurezza del  Ministero  dell'interno  su  richiesta  della
competente commissione medica ospedaliera, trasmessa  contestualmente
alla comunicazione della  data  in  cui  si  procedera'  alla  visita
dell'interessato  o,  comunque  alla  valutazione  da   parte   della
commissione stessa. 
  3. La commissione medica ospedaliera esprime  il  giudizio  che  le
venga richiesto per la concessione dei benefici di cui alle leggi  13
agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore  di  persone
diverse da quelle di cui all'articolo  2  del  presente  regolamento,
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della  richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi  amministrativi
chiedono  la   suddetta   valutazione   tecnica   ad   altri   organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati  di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, quali  le  strutture
del servizio sanitario nazionale dotate delle necessarie  competenze,
ovvero ad istituti universitari, che la  esprimono  entro  20  giorni
dalla richiesta. 
  4. La valutazione  della  commissione  medica  ospedaliera  non  e'
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di  casualita'  risulti
di immediata evidenza. 
  5. Il giudizio della commissione medica ospedaliera,  integrata  ai
sensi del comma 1, e' definitivo. 
 
Note all'art. 6:
             -  Il testo dell'articolo 165 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 1092/1973 e' il seguente:
             "Art.  165  (Commissioni  mediche  ospedaliere).  -   Il
          giudizio   sanitario   sulle  cause  e  sull'entita'  delle
          menomazioni dell'integrita' fisica  del  dipendente  ovvero
          sulle  cause  della sua morte e' espresso dalle commissioni
          mediche ospedaliere istituite:
               a) presso gli ospedali militari principali o secondari
          dei comandi militari territoriali di regione;
               b)  presso  gli  ospedali  militari  marittimi  e   le
          infermerie autonome militari marittime;
               c)  presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
          militare.
             Ciascuna commissione medica ospedaliera e'  composta  da
          almeno  tre  ufficiali  medici,  compreso il presidente. La
          commissione  e'  presieduta  dal  direttore  dell'ospedale,
          dell'infermeria   o  dell'istituto  medico  presso  cui  e'
          costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato
          dal direttore.
             La   commissione   medica   ospedaliera,   allorche'  si
          pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi  di
          polizia,  e'  integrata da un ufficiale medico del corpo di
          appartenenza del  militare,  con  voto  consultivo;  per  i
          funzionari  di  pubblica  sicurezza interviene un ufficiale
          del Corpo delle guardie di pubbblica sicurezza.
             Nel caso in cui gli accertamenti riguardino  particolari
          infermita'  o  lesioni,  il  presidente puo' chiamare a far
          parte della commissione, di volta in volta  e  per  singoli
          casi, un medico specialista con voto consultivo".
             -  Per  il  testo  dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della
          legge n.  302/1990 si vedano le precedenti note all'art. 2.
             - Per la legge n. 466/1980 si vedano le precedenti  note
          alle premesse.
             -  Per la legge n. 302/1990 si vedano le precedenti note
          alle premesse.