Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle
persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre
1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente
regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in
medicina legale.
2. I sanitari della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono
nominati dal direttore centrale di sanita' del Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno su richiesta della
competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente
alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita
dell'interessato o, comunque alla valutazione da parte della
commissione stessa.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio che le
venga richiesto per la concessione dei benefici di cui alle leggi 13
agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore di persone
diverse da quelle di cui all'articolo 2 del presente regolamento,
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi
chiedono la suddetta valutazione tecnica ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, quali le strutture
del servizio sanitario nazionale dotate delle necessarie competenze,
ovvero ad istituti universitari, che la esprimono entro 20 giorni
dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e'
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di casualita' risulti
di immediata evidenza.
5. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, integrata ai
sensi del comma 1, e' definitivo.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 165 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973 e' il seguente:
"Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari
dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.
Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La
commissione e' presieduta dal direttore dell'ospedale,
dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e'
costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato
dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorche' si
pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di
polizia, e' integrata da un ufficiale medico del corpo di
appartenenza del militare, con voto consultivo; per i
funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale
del Corpo delle guardie di pubbblica sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far
parte della commissione, di volta in volta e per singoli
casi, un medico specialista con voto consultivo".
- Per il testo dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della
legge n. 302/1990 si vedano le precedenti note all'art. 2.
- Per la legge n. 466/1980 si vedano le precedenti note
alle premesse.
- Per la legge n. 302/1990 si vedano le precedenti note
alle premesse.