Art. 6. Accertamenti sanitari 1. La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. 2. I sanitari della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono nominati dal direttore centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque alla valutazione da parte della commissione stessa. 3. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio che le venga richiesto per la concessione dei benefici di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore di persone diverse da quelle di cui all'articolo 2 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi chiedono la suddetta valutazione tecnica ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, quali le strutture del servizio sanitario nazionale dotate delle necessarie competenze, ovvero ad istituti universitari, che la esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. 4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di casualita' risulti di immediata evidenza. 5. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, integrata ai sensi del comma 1, e' definitivo.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e' il seguente: "Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione e' presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore. La commissione medica ospedaliera, allorche' si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, e' integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubbblica sicurezza. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo". - Per il testo dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge n. 302/1990 si vedano le precedenti note all'art. 2. - Per la legge n. 466/1980 si vedano le precedenti note alle premesse. - Per la legge n. 302/1990 si vedano le precedenti note alle premesse.