Art. 6.
                     Commissioni di degustazione
  1.  Le  commissioni  di  degustazione per i concorsi enologici sono
nominate, nel rispetto delle indicazioni  contenute  nel  regolamento
dei  concorsi  medesimi,  dall'organismo  ufficialmente autorizzato e
sono composte, da non meno di cinque componenti. Il  Ministero  delle
risorse  agricole,  alimentari  e forestali, direzione generale della
produzione agricola, puo' autorizzare la composizione di  commissioni
con tre componenti.
  2.   Le   commissioni  sono  composte  in  maggioranza  da  tecnici
degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:
    a) diploma di perito  agrario  specializzato  in  viticoltura  ed
enologia   od   enotecnico   collegato   all'esercizio  di  attivita'
continuativa di almeno tre anni nel settore vitivinicolo;
    b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129;
    c)  titoli  equipollenti  conseguiti  nella  Comunita'  economica
europea o all'estero.
  3.  Qualora  sia  previsto  per  una commissione di degustazione il
presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori.
  4. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna  seduta,  piu'
di  quindici  campioni e non possono effettuare piu' di due sedute al
giorno.
  5. Le  valutazioni  degli  esami  organolettici  sono  espresse  su
apposite  schede  secondo  il  metodo  di  analisi  sensoriale "Union
internationale  des   oenologues".   Non   e'   consentito   comunque
l'attribuzione  di  distinzioni  se  il  risultato  e' inferiore agli
80/100.
  6. Le valutazioni di cui al comma 5 sono  espresse  individualmente
da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente
da  parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve
risultare composta in numero dispari.
  7. Qualora le valutazioni, ai sensi del  comma  6,  siano  espresse
individualmente,   il   risultato  e'  calcolato  operando  la  media
aritmetica delle diverse valutazioni, espresse  su  apposita  scheda,
previa  eliminazione  della valutazione piu' elevata e di quella piu'
bassa.
  8. In ogni caso, il computo dei risultati e' effettuato in presenza
di un notaio o  di  un  pubblico  ufficiale,  che  ne  garantisce  la
correttezza.
  9.  Quando  il  regolamento  del  concorso  enologico lo preveda, i
campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni.  In
tal   caso,  le  valutazioni  sono  espresse  individualmente  ed  il
punteggio finale e' comunque calcolato operando la  media  aritmetica
di  tutte  le  schede  delle diverse commissioni, previa eliminazione
della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
  10. Quando il regolamento del concorso  enologico  lo  preveda,  le
aziende  partecipanti  al  concorso  possono  richiedere  copia delle
schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle
schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari,
che devono restare anonimi.
 
          Nota all'art. 6:
             -   La   legge  n.  129/1991  reca  l'ordinamento  della
          professione di enologo.