Art. 6.
  1.  Ai fini della "convenzione", le aree di giurisdizione marittima
dei centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C.)  sono  numerate
ed  individuate  come nello annesso 2 e rappresentate geograficamente
nella  carta  nautica  di  cui  all'annesso  3,  che  formano   parti
integranti  del  presente decreto. La somma di dette aree costituisce
l'intera regione di interesse nazionale e internazionale sul mare  di
competenza dell'I.M.R.C.C.  Detta area e' suscettibile di ampliamenti
o  riduzioni  in  forza di accordi bilaterali stipulati fra gli Stati
membri in attuazione del capitolo 2 dell'allegato alla convenzione.