(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
1. Dopo un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente Accordo, ogni Parte contraente potra' proporre  uno  o  piu'
emendamenti all'Accordo. 
   Il testo di ogni  proposta  di  emendamento,  accompagnato  da  un
esposto dei motivi, sara'  inviato  al  Segretario  Generale  che  lo
comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno
la possibilita' di fargli Sapere nel termine di dodici mesi  dopo  la
dara di tale comunicazione: a) se esse accettano l'emendamento, o  b)
se esse lo respingono, o c)  se  desiderano  che  sia  convocata  una
conferenza  per  esaminarlo.  Il  segretario  Generale   trasmettera'
egualmente il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui
all'articolo 2 del presente Accordo. 
2. a) Ogni proposta di emendamento  che  sara'  stata  comunicata  in
conformita'  con  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del   presente
articolo,  sara'  considerata  come   accettata   se,   nel   termine
sopraindicato di dodici mesi, meno di un terzo delle Parti contraenti
informano  il   Segretario   Generale   sia   che   esse   respingono
l'emendamento, sia che desiderano che una  conferenza  sia  convocata
per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera' a tutte le  Parti
contraenti ogni accettazione o ogni rifiuto dell'emendamento proposto
ed ogni domanda di convocazione  di  una  conferenza.  Se  il  numero
totale dei rifiuti  e  delle  domande  ricevute  durante  il  termine
specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo  del  numero  totale
delle Parti contraenti, il Segretario generale notifichera'  a  tutte
le Parti contraenti che l'emendamento entrera'  in  vigore  sei  mesi
dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel  paragrafo
1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti,  ad  eccezione
di  quelle  che,  durante  il  termine  specificato  hanno   respinto
l'emendamento o hanno domandato la convocazione di una conferenza per
esaminarlo. 
   b) Ogni Parte contraente la quale  durante  detto  termine  di  di
dodici mesi, avra' respinto una proposta di emendamento  o  richiesto
la convocazione di una conferenza  per  esaminarlo,  potra'  in  ogni
tempo dopo lo scadere di  detto  termine,  notificare  al  Segretario
Generale  che  accetta  l'emendamento,  ed  il  Segretario   Generale
comunichera' detta  notifica  a  tutte  le  altre  Parti  contraenti.
L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente  che  avra'
notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla  quale  il
Segretario generale avra' ricevuto la notifica. 
3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato  in  conformita'
con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro  il  termine  di
dodici mesi specificato al paragrafo 1 del  presente  articolo,  meno
della meta' del numero totale delle  Parti  contraenti  informano  il
Segretario generale che esse respingono l'emendamento proposto  e  se
un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno
di cinque, lo informano che esse lo accettano o  che  desiderano  che
una conferenza sia riunita per  esaminarlo,  il  Segretario  Generale
convochera'  una  conferenza  in  vista  di  esaminare  l'emendamento
proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtu'
del paragrafo 4 del presente articolo. 
4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le  disposizioni
del paragrafo 3 del presente  articolo,  il  Segretario  generale  vi
invitera' tutte  le  Parti  contraenti  e  gli  altri  Stati  di  cui
all'articolo 2 del presente Accordo. Egli  richiedera'  a  tutti  gli
Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi
prima della data di apertura, tutte le proposte che  essi  desiderano
che  siano  esaminate  da  detta  Conferenza  oltre   all'emendamento
proposto, e comunichera' queste proposte, almeno tre mesi prima della
data di apertura della Conferenza a tutti  gli  Stati  invitati  alla
Conferenza. 
5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara'  ritenuto  accettato
se e' stato adottato dalla maggioranza  dei  due  terzi  degli  Stati
rappresentati alla  Conferenza  purche'  tale  maggioranza  raggruppi
almeno  i  due  terzi  delle  Parti  contraenti  rappresentate   alla
Conferenza. Il Segretario generale  notifichera'  a  tutte  le  Parti
contraenti l'adozione dell'emendamento e questo  entrera'  in  vigore
dodici mesi dopo  la  data  di  tale  notifica  per  tutte  le  Parti
contraenti ad eccezione di quelle che, durante detto periodo, avranno
notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. 
   b) Ogni Parte contraente la quale abbia  respinto  un  emendamento
durante detto periodo di dodici mesi potra' in ogni tempo  notificare
al Segretario generale che essa l'accetta ed il  Segretario  generale
comunichera'  tale  notifica  a  tutte  le  altre  Parti  contraenti.
L'emendamento entrera' in vigore per la Parte  contraente  che  avra'
notificato la sua accettazione sei  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine  di  detto
periodo di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 
6. Se la proposta di  emendamento  non  e'  ritenuta  accettabile  in
conformita' con il paragrafo  2  del  presente  articolo,  e  se  non
concorrono le condizioni  prescritte  al  paragrafo  3  del  presente
articolo per la  convocazione  di  una  Conferenza,  la  proposta  di
emendamento sara' considerata respinta. 
7. Indipendentemente  dalla  procedura  di  emendamento  prevista  ai
paragrafi da 1 a 6  del  presente  articolo,  l'annesso  al  presente
Accordo  puo'  essere  modificato  per  mezzo  di  accordo   tra   le
amministrazioni  competenti  di  tutte  le   Parti   contraenti.   Se
l'amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato  che  la  sua
legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo  accordo  allo
ottenimento   di   un'autorizzazione   speciale   a   tal   fine,   o
all'approvazione   di   un   organo    legislativo,    il    consenso
dell'amministrazione competente della Parte contraente  in  questione
alla modifica dell'Annesso sara' considerato come  dato  solo  quando
questa Amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le
autorizzazioni o  le  approvazioni  richieste  sono  state  ottenute.
L'accordo tra le Amministrazioni  competenti  potra'  prevedere  che,
durante un periodo transitorio, le antiche disposizioni  dell'annesso
rimangano in vigore, in tutto o  in  parte,  contemporaneamente  alle
nuove disposizioni.  Il  Segretario  generale  fissera'  la  data  di
entrata in vigore delle nuove disposizioni. 
8. Ciascun Stato, all'atto della firma o della ratifica del  presente
Accordo, o della sua adesione, notifichera' al Segretario generale il
nome  ed  indirizzo  della  sua  Amministrazione  competente  a  dare
l'accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.