(Convenzione - art. 6)
    

                   Articolo 6
      Ingiunzioni date agli agenti preposti alla circolazione.
 
1.    Gli agenti preposti  alla  circolazione  saranno  facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di notte che di giorno.
2.       Gli  utenti  della  strada  sono  tenuti  ad  ottemperare
immediatamente  ad  ogni   segnale   degli   agenti   preposti   alla
circolazione.
3. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che siano
in  particolare  considerati  come segnali degli agenti preposti alla
circolazione:
a)     il braccio alzato  verticalmente;  questo  gesto  significa
"attenzione,  arresto"  per tutti gli utenti della strada, tranne che
per i conducenti che non potrebbero  piu'  arrestarsi  in  condizioni
sufficienti  di  sicurezza;  inoltre,  se questo gesto e' compiuto ad
un'intersezione, non impone l'arresto ai conducenti che abbiano  gia'
impegnato l'intersezione;
b)      il braccio o le braccia tese orizzontalmente; questo gesto
significa "arresto" per tutti gli utenti della  strada  che  vengono,
qualunque  sia  il  loro  senso  di marcia, da direzioni intersecanti
quella che e' indicata dal braccio o dalle braccia  tese;  dopo  aver
compiuto  questo  gesto,  l'agente  preposto alla circolazione potra'
abbassare il braccio o le braccia;  per i conducenti che  si  trovano
di   fronte  all'agente  o  dietro  di  lui  questo  gesto  significa
ugualmente "arresto";
c)    l'oscillazione di una luce  rossa;  questo  gesto  significa
"arresto"  per  gli  utenti  della strada verso i quali e' diretta la
luce.
4.   I segnali degli agenti preposti alla circolazione  prevalgono
sulle prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione o
dai segni sulla carreggiata nonche' sulle norme di circolazione.