Articolo 6 1. Dopo un periodo di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto delle motivazioni, sara' inviato al Segretario Generale che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilita' di far Sapere al Segretario Generale entro un termine di dodici mesi a seguito della data di questa comunicazione: a) se accettano l'emendamento, oppure b) se esse lo respingono, oppure c) se esse desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il segretario Generale trasmettera' altresi' il testo dell'emendamento proposto agli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. 2. a) Ogni proposta di emendamento che sia stata comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo sara' ritenuta accettata se, entro il termine di dodici mesi surriferito, meno di un terzo delle Parti contraenti informano il Segretario Generale sia che respingono l'emendamento, sia che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo. Il Segretario generale notifichera a tutte le Parti contraenti ogni accettazione od ogni rifiuto dell'emendamento proposto, nonche' ogni domanda di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle domande ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi e' inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti che l'emendamento entrera' in vigore sei mesi dopo la scadenza del termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l'emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo; b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine surriferito di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potra', in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l'emendamento ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non e' stato accettato in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della meta' del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario Generale che esse respingono l'emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo, il Segretario Generale convochera' una conferenza al fine di esaminare l'emendamento proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una conferenza e' convocata in conformita' con le norme del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi invitera' tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo. Egli richiedera' a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al piu' tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da tale Conferenza oltre all'emendamento proposto, e comunichera' tali proposte almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza. 5. a) Ogni emendamento al presente Accordo sara' ritenuto accettato se e' stato adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purche' tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notifichera' a tutte le Parti contraenti l'adozione dell'emendamento e questo entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, durante questo periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l'emendamento. b) Ogni Parte contraente che avra' respinto un emendamento durante il periodo sopraindicato di dodici mesi potra' in ogni tempo notificare al Segretario generale che essa lo accetta ed il Segretario generale comunichera' tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per la Parte contraente che avra' notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o alla fine del periodo sopraindicato di dodici mesi, se tale data e' posteriore alla precedente. 6. Se la proposta di emendamento non e' considerata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una Conferenza, la proposta di emendamento sara' considerata respinta. 7. A prescindere dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l'annesso al presente Accordo puo' essere modificato per via di accordo tra le Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'Amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all'ottenimento di una autorizzazione speciale a tal fine o all'approvazione di un organo legislativo il consenso dell'Amministrazione competente della Parte contraente in oggetto alla modifica dell'annesso sara' considerato come dato quando tale Amministrazione avra' dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L'accordo tra le Amministrazioni pertinenti potra' prevedere che le antiche disposizioni dell'annesso rimangano in vigore in tutto o in parte, per un periodo transitorio, contemporaneamente alle nuove. Il Segretario Generale stabilira' la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. 8. Ciascun Stato al momento in cui firmera', o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', notifichera' al Segretario generale nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare il benestare previsto al paragrafo 7 del presente articolo.