ART. 6 SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA Spazio riservato agli spettatori La capienza dello spazio riservato agli spettatori e' data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere e' dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuita', cosi' come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni. Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilita' dell'area destinata all'attivita' sportiva, conformemente alla norma UNI 9217. Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, e' consentito prevedere posti in piedi. Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217. Spazio di attivita' sportiva La capienza dello spazio di attivita' sportiva e' pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attivita' sportive. Lo spazio di attivita' sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attivita' sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovra' essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessita' possano essere aperti su disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza verso la zona attivita' sportiva.