ART. 6
SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI
E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
Spazio riservato agli spettatori
La capienza dello spazio riservato agli spettatori e' data dalla
somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in
piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati
di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere e'
dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di
continuita', cosi' come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo
sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e
numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le
determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi
destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno
essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilita'
dell'area destinata all'attivita' sportiva, conformemente alla norma
UNI 9217.
Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza
fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a
2.000 spettatori.
Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con
l'asterisco, e' consentito prevedere posti in piedi.
Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti
in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio di attivita' sportiva
La capienza dello spazio di attivita' sportiva e' pari al numero
di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attivita'
sportive.
Lo spazio di attivita' sportiva deve essere collegato agli
spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con
percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato
agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello
dell'attivita' sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per
i campi di calcio dovra' essere conforme alla norma UNI 10121; queste
ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza
minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso
di necessita' possano essere aperti su disposizione dell'autorita' di
pubblica sicurezza verso la zona attivita' sportiva.