Art. 6. 1. I trasferimenti delle risorse comunitarie di cui al precedente art. 5 a favore delle regioni ed altri destinatari soggetti al regime di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni (tesoreria unica) sono effettuati direttamente dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante giroconto di tesoreria a favore degli specifici conti correnti intestati agli organismi stessi.