Art. 6.
              Aggregazioni tra istituzioni scolastiche
                      di diverso ordine e tipo
  6.1.  Le istituzioni da trasformare in sezioni staccate o in scuole
coordinate ai sensi dell'art. 5, o le sezioni staccate  e  le  scuole
coordinate  gia'  esistenti,  sono aggregate tra loro ovvero anche ad
istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di  cui  ai  successivi
secondo e terzo comma.
  6.2.  I  provvedimenti  di  aggregazione sono adottati quando nello
stesso comune o in comuni confinanti coesistano, anche in conseguenza
di perdita  dell'autonomia  di  funzionamento,  scuole  coordinate  e
sezioni  staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, e siti in
localita' considerevolmente distanti dalle scuole da  aggregare.  Per
la   individuazione   degli   istituti   da   aggregare   si  procede
prioritariamente tra quelli  dello  stesso  settore  o  di  tipologie
affini,  quindi  tra istituti dello stesso ordine e, successivamente,
tra  istituti  di  istruzione  professionale  e  tecnica  di  settori
omogenei;  infine,  tra  istituti  di ordine e finalita' diverse, ove
cio' sia  reso  necessario  da  particolari  esigenze  connesse  alle
caratteristiche socio-economiche e orografiche del territorio.
  6.3.  Gli istituti derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso
ordine  o  tipo  assumono  personalita'  giuridica  e  conservano  le
denominazioni  delle  scuole  aggregate;  le  modalita'  di esercizio
dell'autonomia  conseguente   all'attribuzione   della   personalita'
giuridica,  la  costituzione e l'attivita' del consiglio di istituto,
l'articolazione del collegio in sezioni, nonche'  la  redistribuzione
degli  oneri,  a  carico  degli  enti obbligati, per il funzionamento
delle scuole, sono stabilite con regolamento  da  emanarsi  ai  sensi
dell'art.  17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 1,  comma  20,  della  legge  n.  549  gia'
citata.