Art. 6. Aggregazioni tra istituzioni scolastiche di diverso ordine e tipo 6.1. Le istituzioni da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'art. 5, o le sezioni staccate e le scuole coordinate gia' esistenti, sono aggregate tra loro ovvero anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di cui ai successivi secondo e terzo comma. 6.2. I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni confinanti coesistano, anche in conseguenza di perdita dell'autonomia di funzionamento, scuole coordinate e sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, e siti in localita' considerevolmente distanti dalle scuole da aggregare. Per la individuazione degli istituti da aggregare si procede prioritariamente tra quelli dello stesso settore o di tipologie affini, quindi tra istituti dello stesso ordine e, successivamente, tra istituti di istruzione professionale e tecnica di settori omogenei; infine, tra istituti di ordine e finalita' diverse, ove cio' sia reso necessario da particolari esigenze connesse alle caratteristiche socio-economiche e orografiche del territorio. 6.3. Gli istituti derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono personalita' giuridica e conservano le denominazioni delle scuole aggregate; le modalita' di esercizio dell'autonomia conseguente all'attribuzione della personalita' giuridica, la costituzione e l'attivita' del consiglio di istituto, l'articolazione del collegio in sezioni, nonche' la redistribuzione degli oneri, a carico degli enti obbligati, per il funzionamento delle scuole, sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge n. 549 gia' citata.