Art. 6.
   Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni
                   relative al diritto di accesso
  1.  Fino  alla  costituzione  degli  uffici per le relazioni con il
pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  le funzioni relative all'accesso di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,  n.  352,
sono  svolte  presso  la  sede  centrale  del  Ministero  di grazia e
giustizia dalle segreterie delle Direzioni generali, del Dipartimento
dell'Amministrazione   penitenziaria,   dell'Ispettorato    generale,
dell'Ufficio   centrale   della  giustizia  minorile  e  dell'Ufficio
centrale degli archivi notarili. Le  medesime  funzioni  sono  svolte
presso  gli  uffici  periferici dell'amministrazione dalle rispettive
segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie  o  dalle
segreterie giudiziarie.
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29, recante: "Razionalizzazione della organizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione delle discipline in
          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
          23 ottobre 1992, n.  421", e' il seguente:
             "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  al  fine di garantire la piena
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  individuano,
          nell'ambito  della  propria  struttura e nel contesto della
          ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31,  uffici  per
          le relazioni con il pubblico.
             2.   Gli   uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche:
               a)   al   servizio   all'utenza   per   i  diritti  di
          partecipazione di cui al capo  III  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241;
               b)  all'informazione  all'utenza  relativa agli atti e
          allo stato dei procedimenti;
               c)  alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti   organizzativi   e   logistici  del  rapporto  con
          l'utenza.
             3. Agli uffici per le relazioni con  il  pubblico  viene
          assegnato,  nell'ambito  delle  attuali dotazioni organiche
          delle  singole  amministrazioni,   personale   con   idonea
          qualificazione  e  con  elevata capacita' di avere contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
             4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,  per  l'attuazione  delle   iniziative   individuate
          nell'ambito  delle  proprie  competenze,  si  avvalgono del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale  di  servizio,  secondo  un   piano   annuale   di
          coordinamento  del  fabbisogno  di  prodotti  e servizi, da
          sottoporre all'approvazione del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri.
             5.  Per  le  comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
          1990, n.   241, non  si  applicano  le  norme  vigenti  che
          dispongono la tassa a carico del destinatario.
             5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con
          il   pubblico  e  il  personale  da  lui  indicato  possono
          promuovere iniziative volte, anche con  il  supporto  delle
          procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
          pubblico,  alla  semplificazione  e all'accelerazione delle
          procedure  e  all'incremento  delle  modalita'  di  accesso
          informale      alle      informazioni      in      possesso
          dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
             5-ter.    L'organo    di    vertice    della    gestione
          dell'amministrazione   o   dell'ente  verifica  l'efficacia
          dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  5-bis,
          ai   fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva  nel
          fascicolo personale  del  dipendente.  Tale  riconoscimento
          costituisce  titolo  autonomamente  valutabile  in concorsi
          pubblici e nella progressione in carriera  del  dipendente.
          Gli   organi   di   vertice   trasmettono   le   iniziative
          riconosciute ai sensi del presente  comma  al  Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   ai   fini  di  una  adeguata
          pubblicazione delle  stesse.  Il  Dipartimento  annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
             5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
          a  decorrere  dal  1  luglio  1997,  sono estese a tutto il
          personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".
             - Il testo dell'art. 6 del D.P.R.  27  giugno  1992,  n.
          352,   recante:    "Regolamento  per  la  disciplina  delle
          modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi  in   attuazione
          dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241",
          e' il seguente:
             "Art.  6  (Contenuto  minimo  delle misure organizzative
          delle   singole   amministrazioni).   -   1.   Le    misure
          organizzative  di  cui  all'art. 22, comma 3, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:
               a) le modalita' di  compilazione  delle  richieste  di
          accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati;
               b)  le  categorie di documenti da pubblicare in luoghi
          accessibili  a  tutti  e  i  servizi  volti  ad  assicurare
          adeguate  e semplificate tecniche di ricerca dei documenti,
          in particolare  con  la  predisposizione  di  indici  e  la
          indicazione dei luoghi di consultazione;
               c)  la  tariffa  da  corrispondere  per il rilascio di
          copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;
               d) l'accesso alle informazioni contenute in  strumenti
          informatici  che  vanno  salvaguardate  dalla distruzione o
          dalla perdita accidentale, nonche' dalla  divulgazione  non
          autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati
          possono  essere  rilasciate  sugli  appositi  supporti, ove
          forniti dal richiedente, ovvero  mediante  collegamento  in
          rete, ove esistente.
             2.   Le   singole   amministrazioni   valutano   altresi
          l'opportunita' di istituire un ufficio per le relazioni con
          il pubblico e comunque individuano un ufficio che  fornisca
          tutte  le  informazioni  sulle  modalita'  di esercizio del
          diritto di accesso e sui relativi costi".