Art. 6. Campo d'applicazione 1. L'elenco dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti e' riportato nell'allegato III. 2. L'elenco dei prodotti alimentari che non possono essere colorati, salvo quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI e VII e' riportato nell'allegato IV. 3. Le sostanze coloranti possono essere impiegate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati V, VI e VII, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 4. L'elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in alcuni alimenti e' riportato nell'allegato VI. 5. L'elenco dei coloranti generalmente ammessi nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego e' riportato nell'allegato VII. 6. Le dosi massime d'impiego indicate negli allegati V, VI e VII si riferiscono: a) ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso; b) alle quantita' di principio colorante contenuto nella preparazione colorante. 7. Ai fini dell'applicazione del bollo sanitario di cui al D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC. 8. La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, puo' essere effettuata solo con i coloranti elencati nell'allegato III. 9. I coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E180 non possono essere venduti direttamente al consumatore. 10. E' vietata la colorazione dei prodotti tradizionali italiani a base di carne riportati nell'allegato XVIII. 11. Le disposizioni dell'art. 5, comma 3, lett. b) non si applicano ai prodotti tradizionali di cui all'allegato XVIII.