Art. 6.
                      Attraversamenti pedonali
 
 1. Nelle strade ad  alto  volume  di  traffico  gli  attraversamenti
pedonali  devono  essere  illuminati  nelle  ore notturne o di scarsa
visibilita'.
 2. Il fondo stradale, in prossimita' dell'attraversamento  pedonale,
potra'   essere  differenziato  mediante  rugosita'  poste  su  manto
stradale al fine di segnalare la necessita' di moderare la velocita'.
 3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle  persone
su sedia a ruote.
 4.   Gli   impianti   semaforici,   di   nuova  installazione  o  di
sostituzione,  devono  essere  dotati  di  avvisatori  acustici   che
segnalano  il  tempo  di  via  libera  anche  a  non  vedenti  e, ove
necessario, di  comandi  manuali  accessibili  per  consentire  tempi
sufficienti  per l'attraversamento da parte di persone che si muovono
lentamente.
 5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici e'  emanata
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.