Art. 6.
                         S t o c c a g g i o
  1.  Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato
per  un  termine  non  superiore a trenta giorni in silos, cisterne o
vasche  interrate  o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra
localita', previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.
  2.  Restano  ferme le disposizioni in materia di edificabilita' dei
suoli.