Art. 6 
       (Metodi per attestare la conformita' degli apparecchi) 
l. I metodi per attestare la conformita' degli apparecchi  fabbricati
   in serie sono i seguenti: 
   a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1; 
   b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante: 
      1) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, prevista 
         dall'allegato II, punto 2; 
      2) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della 
         qualita' della produzione, prevista dall'allegato II,  punto
         3; 
      3) la dichiarazione CE di conformita' al tipo, a garanzia della 
         qualita' del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4; 
      4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5. 
2. Nel caso di un apparecchio prodotto  come  esemplare  unico  o  in
   piccola quantita', il fabbricante puo' ricorrere alla verifica  CE
   dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6. 
3. Al termino dell'adempimento di cui al comma 1, lettera  b),  o  di
   quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene  apposta
   la marcatura CE di conformita', secondo  le  modalita'  prescritte
   dall'articolo 5. 
4. Le spese relative ai metodi per  attestare  la  conformita'  degli
   apparecchi sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  mandatario
   stabilito nel territorio comunitario.