Art. 6. 1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, e' sostituito dal seguente: " 1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche (( gradualmente in relazione alla )) realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, (( improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997. )) ".
Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 369/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422/1992 (Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale), come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, e' il seguente: "Art. 2 (Dichiarazione di indifferibilita' e d'urgenza). - 1. Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di contabilita' generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonche' in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalita' di cui all'art. 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalita' e i risultati dell'attivita' di gestione in riferimento alle medesime finalita'. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarita' del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione. 1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente in relazione alla realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997".