Art. 6. 1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui all'art. 4, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazioni dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.