Art. 6.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola   i  seminari  e  i  laboratori  da
frequentare che  concorreranno a formare  il loro piano di  studi. La
frequenza  e'  obbligatoria  e   il  consiglio  della  scuola  potra'
riconoscere, sulla base di  idonea documentazione, attivita' pratiche
attinenti  alla specializzazione  svolte  in Italia  o all'estero  in
laboratori universitari o extra universitari.