Art. 6. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola i seminari e i laboratori da frequentare che concorreranno a formare il loro piano di studi. La frequenza e' obbligatoria e il consiglio della scuola potra' riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attivita' pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia o all'estero in laboratori universitari o extra universitari.