Art. 6. 
  1. I prodotti di  cui  agli  allegati  I  e  II  e  quelli  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e 4, ottenuti  in  uno  Stato  membro  e  che
abbiano  transitato  attraverso  un  Paese  terzo,   possono   essere
introdotti solo se scortati da un certificato sanitario attestante il
rispetto delle disposizioni fissate dal presente decreto. 
  2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione  europea  e
agli  altri  Stati  membri,  nell'ambito  del  Comitato   veterinario
permanente, quanto stabilito al comma 1.