Art. 6.
           Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo
  1.    La    pellicola   e'   impressionata   con   le   indicazioni
sottospecificate:
    a)  denominazione  del  soggetto  o  ente  tenuto  a   conservare
l'archivio;
    b) denominazione della categoria dei documenti;
    c)  denominazione  ed  estremi cronologici della serie o di altro
livello di aggregazione;
    d)  numero   o   codice   dell'unita'   di   riproduzione,   data
dell'impressione,  denominazione  del  laboratorio cui e' affidato il
procedimento di impressione.
    e) numero dell'unita' archivistica e quantita'  dei  documenti  o
delle pagine che la compongono;
    f)  quantita' e numero di documenti o di pagine mancanti, nonche'
di fogli bianchi o danneggiati.
  2. Gli estremi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al  comma
1  costituiscono  lo  schedone  generale  di  serie. Tale schedone e'
riprodotto sia sul secondo che sul penultimo fotogramma  di  ciascuna
unita' di riproduzione mentre sul primo e sull'ultimo fotogramma sono
riprodotti i simboli internazionali di "inizio" e "fine" pellicola;
  3.  Gli  estremi  di  cui  alle  lettere e) ed f) di cui al comma 1
costituiscono lo schedone particolare dell'unita' archivistica.  Tale
schedone  puo'  essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unita'
archivistica ed e' riprodotto all'inizio di detta unita'.
  4. Quando l'unita'  archivistica  non  e'  contenuta  integralmente
nella  medesima  unita'  di  riproduzione,  lo  schedone  di cui alle
lettere  e)  ed  f)  e'  riprodotto,  con   idonee   indicazioni   di
collegamento,  a  chiusura  dell'unita'  di riproduzione e all'inizio
della successiva.
  5. I  fotogrammi  sono  numerati  progressivamente  per  unita'  di
riproduzione  secondo  le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera d).
  6.  Ciascuna  unita'  di  riproduzione  e'  descritta  in  apposito
registro  nel  quale sono riportati gli estremi di classificazione di
cui alla lettera d) di cui al comma 1 e quelli idonei ad identificare
le unita' archivistiche in essa riprodotte.
  7. I registri delle unita' di riproduzione di cui al comma 6  sono,
prima  dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina e vidimati
ai sensi e con le modalita' previste dall'articolo  2215  del  codice
civile.