Art. 6 (Dichiarazione di conformita' CE e sorveglianza CE) 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato e integrato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente: a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c); b) ad un modello approvato."; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformita' al punto 2 dell'allegato II. Esso e' soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * 1. 4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato puo' rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, pro- cede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.".
Note all'art. 6: - Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 12, come modificato dal presunte articolo, recita: "Art. 12 (Dichiarazione di conformita' CE e sorveglianza CE). - 1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente: a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c); b) ad un modello approvato. 2. La sorveglianza CE e effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale e' stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a). 3. Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneita' ed una relazione sugli esami e prove eseguiti. 4. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE. 4-bis. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformita' al punto 2 dell'allegato II. Esso e' soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS* V sia superiore a 200 bar * 1. 4-ter. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato puo' rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito del spese".