Art. 6. 1. All'articolo 5 del decreto 119/92, il comma 1 e' cosi' sostituito: "1. Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione all'immissione in commercio entro duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda che risulti regolare e completa ai sensi del comma 2, lettera a).".