Art. 6.

  1.  All'articolo  5  del  decreto  119/92,  il  comma  1  e'  cosi'
sostituito:  "1. Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione
all'immissione   in   commercio   entro  duecentodieci  giorni  dalla
presentazione  della domanda che risulti regolare e completa ai sensi
del comma 2, lettera a).".